COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 52 del 20/05/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 228/04-pv. Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Sangiustinese avverso alla squalifica fino al 1/07/05 del calciatore Taddeucci Francesco (C.U. n. 35 del 7/04/2004)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N. 52 del 20/05/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
228/04-pv. Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Sangiustinese avverso alla squalifica fino al 1/07/05 del calciatore Taddeucci Francesco (C.U. n. 35 del 7/04/2004)
Il G.S. motivava così la sanzione irrogata al giocatore Francesco Taddeucci per i comportamenti tenuti durante l’incontro disputatosi, in data 28/03/2004, tra la ricorrente e la società Ponticino: “Al 44° p.t, dopo che un proprio compagno di squadra era rimasto coinvolto in uno scontro di giuoco, correva verso il D.G. e, raggiuntolo, poneva il proprio viso davanti al suo, urlando, tanto da provocargli (stante la vicinanza e l’alto tono di voce) un fischio alle orecchie che durava qualche secondo. Notificatagli l’espulsione, tentava di colpire il D.G. con un pugno, senza riuscirci perché bloccato da un compagno. Veniva quindi fatto allontanare ma, mentre il D.G. si stava dirigendo verso il centro del campo, tentava nuovamente di raggiungerlo, senza riuscirci sia perché il D.G. indietreggiava, sia perché veniva fermato da due compagni. Nel contempo lo minacciava reiterando in tale atteggiamento da fuori il t.d.g., nel corso del secondo tempo. Sanzione aggravata perché capitano.”.
Avverso tale decisione la Società Sangiustinese proponeva rituale reclamo nell’interesse del proprio calciatore eccependo l’inesistenza sia del tentativo di aggressione che delle minacce rivolte nei confronti del D.G.; il calciatore avrebbe semplicemente “urlato” contro l’arbitro lamentandosi per un fallo non rilevato ai danni di un proprio compagno di squadra.
La società sottolinea altresì che il D.G., incontrando successivamente il calciatore, avrebbe ammesso di non aver sentito le offese pronunciate al momento dell’espulsione e concludeva pertanto, anche con riferimento alla eccessività della squalifica inflitta, per una congrua riduzione della sanzione applicata.
Il D.G., su istanza di questa C.D., provvedeva ad inviare un supplemento di rapporto nel quale, ribadendo quanto contenuto nel rapporto di gara, specifica ancor più la dinamica dei fatti dettagliando i singoli episodi e precisando di non aver udito al momento dell’espulsione le parole pronunciate dal giocatore ma di rammentare perfettamente le successive, reiterate minacce.
L’episodio descritto appare quindi indubbiamente grave non solo per l’aggressività palesata nella pronunzia delle intimidazioni e nella reiterazione delle censurabili condotte precedentemente descritte ma soprattutto per la qualifica di capitano ricoperta dal Taddeucci che, se da una parte lo abilitava a confrontarsi con il D.G., dall’altra lo onerava nel fornire un “esempio” di sportività e lealtà ben lontano da quello posto in essere sul campo da giuoco.
Deve comunque rilevarsi che, anche in ordine a quanto successivamente dedotto nel supplemento arbitrale, il D.G. non ha avuto alcun contatto fisico con il Taddeucci che si trovava al momento delle proteste ad una esigua distanza; se il Taddeucci, al di là della plateale e ingiustificata protesta, avesse realmente voluto colpire il D.G. lo avrebbe ben potuto fare al momento della prima espulsione.
Inoltre occorre precisare che, sebbene diluite in un considerevole lasso di tempo, le condotte illecite poste in essere dal capitano, compresi i tentativi di aggressione (verosimilmente più teatrali che concreti), appaiono connessi da un vincolo di continuazione che deve essere in questa sede rilevato anche per quanto concerne la determinazione della squalifica da scontare
P.Q.M.
La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo riducendo la squalifica inflitta al calciatore Taddeucci Francesco fino al 7/04/2005 anziché fino al 1/07/2005.
Dispone la restituzione della relativa tassa.
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