COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 57 del 17/06/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Impugnazione della U.S. CAPOLONA avverso la squalifica del giocatore, Sig. PAOLETTI Mirko, inflitta dal G.S. regionale per anni uno, fino al 5 febbraio 2005 ( Com. Uff. n. 30 del 5 febbraio 2004 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 57 del 17/06/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Impugnazione della U.S. CAPOLONA avverso la squalifica del giocatore, Sig. PAOLETTI Mirko, inflitta dal G.S. regionale per anni uno, fino al 5 febbraio 2005 ( Com. Uff. n. 30 del 5 febbraio 2004 ). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio giocatore, Sig. PAOLETTI Mirko, che il G.S. Regionale aveva così motivato: "In panchina dopo la sostituzione offendeva il D. G..- A fine gara reiterando le offese verso l´arbitro, lo colpiva con un palmo della mano all´altezza della spalla sx facendolo indietreggiare di alcuni passi senza provocargli alcuna conseguenza fisica. Allontanato dal proprio allenatore minacciava il D. G. persistendo nel proprio contegno ingiurioso"- Deduceva la reclamante che il tesserato aveva avuto un certo comportamento irriguardoso verso l´arbitro, protestando per alcune decisioni non condivise, anche con frasi non consone, ma che la spinta, anzi, il contatto verso lo stesso, era stato leggero e del tutto involontario, essendosi il giocatore recato alla presenza dell´Arbitro solo per chiedere spiegazioni all´interno di un percorso esterno verso lo spogliatoio largo appena 1, 5 mt., ed ivi - a sua volta - sospinto da altri nella concitazione. L´arbitro chiaramente aveva descritto, nel rapporto, l´accaduto nel senso del tutto sovrapponibile a quanto adeguatamente riportato dalla motivazione del primo Giudice: "...Al 44´ del 2t ho espulso il sig. Paoletti perché trovatosi in panchina dopo essere stato sostituito, in occasione di una mia decisione tecnica si alzava ed urlava ( ...seguono varie offese...). A fine gara, mentre facevo rientro nello spogliatoio, trovavo il Sig. Paoletti, il quale ancora in divisa di gioco, mi si avvicinava e con fare visibilmente alterato da prima mi offendeva ( ...altre ingiurie) e successivamente mi colpiva con il palmo della mano destra all´altezza della spalla sinistra, facendomi indietreggiare di due tre passi, senza provocarmi alcuna conseguenza fisica... ".- Osserva questa CD - posta la fede privilegiata che le Carte federali attribuiscono alla versione arbitrale, ove discordante dalla tesi difensiva - che la condotta del giocatore è certamente riconducibile ad una sicura e volontaria espressione di aggressività materiale verso l´arbitro, caratterizzata da un recarsi intenzionale del PAOLETTI presso il DG, dopo le frasi oltraggiose già espresse dalla panchina ed in un momento successivo al termine della gara (circostanza questa che pure denota preordinazione), seguita da una spinta con un palmo della mano alla spalla sinistra che lo stesso arbitro qualifica -di fatto- come non particolarmente violenta, in quanto la forza impressa contro di lui era stata di non significativa portata, da ciò derivando un arretramento di alcuni passi del suo corpo, ma senza alcuna conseguenza lesiva, con assenza di percezione dolorifica. Anche l´atteggiamento successivo all´episodio in questione appare affatto consono né rispettoso dell´arbitro e, pertanto, correttamente valutata come irriguardosa e pervicace, per altro verso, colorando ulteriormente la volontarietà di tale gesto aggressivo precedente. Tuttavia ritiene il Collegio - tenuti presenti fatti e decisioni similari - che per la natura e tipologia della spinta (con il palmo) e delle frasi come sopra riportate, la stessa azione non debba essere valutata in termini di particolare gravità (in ragione dell´assenza di pregiudizi o dolore); pertanto la sanzione, come inflitta dal GS, può essere congruamente ridotta, pur tenendosi anche conto delle condotte ingiuriose (e persistenti), prima e dopo il gesto più grave. La sanzione che appare proporzionata al caso di specie deve stabilirsi in mesi cinque ( per il contatto fisico aggressivo) e giorni ventisei di squalifica per i restanti addebiti, e cioè fino al 31 agosto 2004. P.Q.M. Accoglie il reclamo e riduce la squalifica inflitta al calciatore PAOLETTI MIRKO fino al 31 agosto 2004 ( anziché fino al 5 febbraio 2005, come stabilito dal primo giudice) e dispone restituirsi la relativa tassa.
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