COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 57 del 17/06/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Vaianese avverso alla squalifica fino al 22/09/2004 del calciatore Ferretti Mirco (C.U. n. 45 del 22/04/2004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 57 del 17/06/2004 - pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Vaianese avverso alla squalifica fino al 22/09/2004 del calciatore Ferretti Mirco (C.U. n. 45 del 22/04/2004) Il G.S. motivava così la sanzione irrogata al giocatore per i comportamenti tenuti durante l’incontro disputatosi, in data 17/04/2004, tra la società ricorrente ed il Monsummano 1921: “Si avvicinava al D.G. e gli dava un “buffetto” sul mento. Nel contempo lo offendeva. Alla conseguente notifica dell’espulsione reiterava le offese e dava una spinta al D.G. sul petto. A fine gara minacciava l’arbitro persistendo nel proprio comportamento ingiurioso.”. Avverso tale decisione l’Associazione Sportiva Vaianese proponeva rituale reclamo nell’interesse del proprio calciatore non contestando la dinamica dei fatti ma eccependo che l’ironica carezza sul volto del D.G. da parte del giocatore fosse dovuta al fatto che precedentemente l’arbitro aveva, a seguito di una punizione, allontanato bruscamente il Ferretti con una mano sul petto dicendo “…togliti da qui…”. La C.D. decideva pertanto di inviare al D.G. copia del reclamo chiedendo contestualmente di fare pervenire all’organo di giustizia sportiva un supplemento di rapporto con le ulteriori deduzioni. Con un fax il D.G. rispondeva testualmente “Confermo quanto già scritto sul mio referto, perciò non vedo cos’altro devo integrare in quanto le offese rimangono tali e le mani addosso (non le carezze) non sono un segno educativo e rispettoso verso un arbitro”. All’udienza dell’ 11 giugno 2004 il Presidente della società reclamante confermava l’episodio della spinta da parte dell’arbitro e la successiva reazione del calciatore. Al di là della logica considerazione che la risposta, a dir poco “brusca” del D.G., alle richieste di delucidazioni in ordine a quanto accaduto sul campo non può essere condivisa in quanto spetta agli organi di giustizia sportiva valutare quali siano gli elementi utili a determinare la decisione, è evidente che l’arbitro non ha in alcun modo smentito né contestato l’unico argomento portato a sostegno del reclamo con ciò inevitabilmente conferendo forza agli assunti difensivi. Il dovere di un comportamento corretto e leale è onere che incombe, a maggior ragione, sul D.G. che è tenuto a rispettare quelle stesse regole sulla cui osservanza deve vigilare (“…le mani addosso non sono un segno educativo e rispettoso…”). Pertanto in ordine a quanto emerso dal supplemento arbitrale la dinamica del fatto deve essere ridimensionata in relazione al precedente gesto arbitrale e, sebbene la successiva reazione appaia indubbiamente censurabile, non si ravvede nell’episodio, anche con riferimento alle dichiarazioni ed al comportamento arbitrale, quella lesività che poteva apparire dalla prima ricostruzione. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S. deve essere parimenti ridimensionata. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo riducendo la squalifica inflitta al calciatore Ferretti Mirco fino al 31/07/04 anziché fino al 22/09/04. Dispone la restituzione della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it