COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N. 59 del 30/06/2004 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 246/04-cr. Deferimento di: Cipriani Alberto – presidente della Pol. Rinascita Abranyes De Lira Francisco Valdivan – Calciatore Pol. Rinascita
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N. 59 del 30/06/2004
- pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA
246/04-cr. Deferimento di:
Cipriani Alberto - presidente della Pol. Rinascita
Abranyes De Lira Francisco Valdivan – Calciatore
Pol. Rinascita
Recepiti gli atti inviati dal Presidente del C.R.Toscana , il Presidente della Commissione Disciplinare , disponeva il deferimento del Dirigente e del calciatore in oggetto per la violazione di cui all’art. 1 C.G.S “ per avere sottoscritto , il calciatore, e trasmesso il presidente, un atto dove si dichiarava che il calciatore in questione non era mai stato affiliato a Federazione estera.” Dichiarazione risultata mendace come indicato dall’Ufficio tesseramenti.
Inoltre , ai sensi dell’art. 2 comma 3 C.G.S , veniva deferita anche la societa’ per respensobilita’ diretta nella violazione ascritta al Presidente.
Rinviati dinanzi a questa Commissione per la trattazione del caso , in data 25.06.2004 , nessuno degli incolpati si presentava.
Dagli atti in possesso di questa Commissione , appare confermata la responsabilita’ dei soggetti in causa.
La non eccessiva gravita’ dei fatti addebitati ed il mancato perfezionamento del tesseramento , conduce all’adozione di una sanzione che si stima equo determinare in MESI DUE di Inibizione per il Presidente Cipriani
Per la squalifica per MESI QUATTRO al calciatore in qualita’ di soggetto maggiormente responsabile del mendacio acclarato da scontarsi al momento di un suo tesseramento per la FIGC.
Per quanto concerne infine , la responsabilita’ della Pol. Rianscita , per la quale il Cipriani ricopre la carica di Presidente, appare congrua l’applicazione di una Ammenda pari a 100.00 EURO .
P.Q.M
La Commisisone Disciplinare dichiara la responsabilita’ di tutti gli incolpati in ordine alle contestazioni di cui all’oggetto ed infligge:
Al Presidente la Inibizione fino al 01 Agosto 2004
Ai Calciatori la squalifica per mesi QUATTRO.
Alla societa’ l’ammenda di 100,00 Euro
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