COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 17 del 05/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 010/05-cr Reclamo della F.C Unione 98 avverso esito gara Unione 98 – Esperia Viareggio del 03.10.2004 valida per il campionato di eccellenza ( risultato 2 -3 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 17 del 05/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 010/05-cr Reclamo della F.C Unione 98 avverso esito gara Unione 98 – Esperia Viareggio del 03.10.2004 valida per il campionato di eccellenza ( risultato 2 -3 ) Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la F.C Unione 98 chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato sostenendo che allo stesso abbia preso parte il calciatore PELLACANI Stefano schierato dalla soc. Esperia malgrado non tesserato per detta societa’. Invia proprie controdeduzioni la soc. Esperia chiedendo il rigetto del gravame in quanto il tesseramento del Pellacani sarebbe avvenuto nel pieno rispetto di una “consuetudine” Federale vigente da molti anni in quanto , sempre a dire della oc. Esperia , qualora una societa’ avesse richiesto un tesseramento in prestito in esubero rispetto a quelli consentiti , veniva avvisata per poter ovviare all’inconveniente. Inoltre sostiene anche come vi possa essere un vizio di forma atteso che il reclamo inviatole nel rispetto dell’art. 42 Codice di Giustizia Sportiva , risulta notificato alla Societa’ e non gia’ al soggetto che ne detiene la rappresentanza legale. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Preliminarmente la C.D. rileva che la seconda eccezione, costituente, ove fondata, pregiudiziale alla discussione di merito, non puo trovare accoglimento per la elementare considerazione che il reclamo è stato correttamente indirizzato all'ente tesserato ( la società, la quale agisce tramite il proprio legale rappresentante ) che lo ha effettivamente ricevuto attivando, attraverso le controdeduzioni trasmesse, il proprio diritto di difesa. Nel merito si osserva che la questione deve essere esaminata non già su un presunta " prassi " legata a comunicazioni verbali che sono giuridicamente inesistenti quanto alla normativa specifica ed agli atti ad essa conseguenziali. A tal fine si precisa che la richiesta di tesseramento del Pellacani a titolo temporaneo è avvenuta in data 17/09/2004 con lista di trasferimento n° 163258 che non poteva essere ratificata in quanto la Società Esperia aveva già posto in essere il prestito di o t t o calciatori , numero che costituisce il massimo concesso dall'attuale normativa ( art: 38 del regolamento della LND, come modificato dal C.U. n° 52 del 20/05/2004 ): D'altra parte la richiesta non poteva essere trasformata in tesseramento definitivo dato che il calciatore risultava già acquistato a titolo definitivo dalla Soc. FO.CE.VARA. mentre il tesseramento a titolo definitivo può avvenire unicamente nei periodi " ...fissati anualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo " ( art. 100 delle NOIF ) . P.Q.M La C.D rilevato che la richiesta di tesseramento non e’ avvenuta nel periodo espressamente previsto, accoglie il reclamo ed in applicazione dell’art. 12 comma 5 C.G.S infligge alla soc. Esperia Viareggio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3. Inoltre infligge al calciatore Pellicani UNA Giornata di squalifica , al sig. DINELLI Stefano , quale accompagnatore Ufficiale la inibizione fino al 03.12.2004 ed alla societa’ lammenda pari a 350,00 Euro . Ordina la restituzione della tassa versata.
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