COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 11/11/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 11.- RECLAMO DEL G.S. S.PIO X AVVERSO REGOLARITA’ GARA S.PIO X/PALLERONESE DEL 10.10.2004 (2-3).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 11/11/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 11.- RECLAMO DEL G.S. S.PIO X AVVERSO REGOLARITA' GARA S.PIO X/PALLERONESE DEL 10.10.2004 (2-3). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.14 del 14.10.2004; -la Societa' G.S. S. Pio X propone reclamo avverso la regolarita' ed il risultato della gara S.Pio X-Palleronese del 10 ottobre 2004, sostenendo che l'arbitro aveva omesso di consegnare prima della gara copia della distinta dei giocatori della squadra avversaria stante il ritardo con cui la gara era iniziata ed in considerazione del fatto che si era provveduto al riconoscimento degli atleti nell'intervallo. Conclude inoltre sostenendo che il D.G. aveva sospeso erroneamente la gara al 40' del s.t. per mancanza del numero legale dei calciatori. Il ricorso non e' meritevole di accoglimento. Premesso che la gara ha avuto conclusione nei tempi regolamentari dopo aver effettuato anche ben 5' di recupero, ricorda questo Giudice che l'art.61 n.2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nel prevedere che una copia del l'elenco dei calciatori deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara, dispone espressamente che la ''mancata osservanza di tale impedimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi''. La formulazione della norma lascia chiaramente intendere che la proponibilita' del reclamo (e la conseguente invalidita' della gara) e' subordinata non alla semplice omissione (o ritardo) da parte dell'arbitro n ella consegna dell'elenco dei calciatori, bensi' alla omissione (o ritardo) che consegua ad una espressa e tempestiva richiesta. Nel caso in esame non risulta in alcun modo che tale richiesta sia stata mai proposta. Per questi motivi il G.S. respinge il reclamo come innanzi proposto dal G.S. S. Pio X di Massa e dispone l'addebito della tassa.
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