COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 11/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 031/05-rn.Reclamo San Gimignano Sport Avverso Squalifica Per 3 Gg Del Calciatore Di Fiore Giovanni (C.U. N° 16 Del 2102004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 11/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 031/05-rn.Reclamo San Gimignano Sport Avverso Squalifica Per 3 Gg Del Calciatore Di Fiore Giovanni (C.U. N° 16 Del 2102004) Reclama la Soc. San Gimignano Sport avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “ Espulso per aver offeso un A.A., dopo la notifica reiterava le offese”. La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione sostiene che le parole offensive al calciatore erano rivolte al pubblico che lo aveva ingiuriato per tutta la gara, e non al A.A.. La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso, decide di respingere il reclamo. La ricostruzione dei fatti effettuata dalla reclamante non può essere considerata veritiera, da un lato per la inverosimiglianza della ricostruzione dei fatti, da un lato per la natura di prova privilegiata che , nel nostro ordinamento, assume il rapporto dell’arbitro o dei suoi collaboratori. Del resto è abbastanza improbabile che lo A.A. abbia potuto scambiare frasi ingiuriose dirette al pubblico per offese alla propria persona. Si dovrebbe altresì notare che, comunque, anche le offese al pubblico siano vietate e quando sono effettuate vanno sanzionate con l’espulsione prima e la squalifica poi del calciatore o tesserato reo del comportamento. La sanzione comminata appare congrua e va confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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