COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 11/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 20/2004 – cc. Reclamo del F.C. Esperia Viareggio avverso il provvedimento del G.S. Regionale che ha inflitto la squalifica fino al 22/12/2004 all’allenatore Maddaloni Masssimiliano. ( C. U. 23 del 7/10/2004 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 11/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 20/2004 - cc. Reclamo del F.C. Esperia Viareggio avverso il provvedimento del G.S. Regionale che ha inflitto la squalifica fino al 22/12/2004 all’allenatore Maddaloni Masssimiliano. ( C. U. 23 del 7/10/2004 ) “Allontanato per proteste, uscendo dal campo persisteva nel proprio atteggiamento. Di poi, dall’interno del recinto spogliatoi, offendeva ripetutamente l’arbitro”. Con questa motivazione il G.S. Regionale ha sanzionato il comportamento tenuto dal tesserato indicato in epigrafe in occasione dell’incontro Unione 98 - Esperia Viareggio disputato in data 3/10/2004. Del provvedimento si duole il F.C. Esperia Viareggio che, con tempestivo reclamo, nell’ammettere le proteste reiterate rivolte dal Maddaloni, ritiene eccessiva la sanzione precisando che in nessuna occasione questi ha rivolto all’arbitro offese. In particolare pone in dubbio che, pur continuando il D.G. a dirigere una gara, peraltro spigolosa, abbia potuto identificare nel Maddaloni colui che dal recinto spogliati – lontano dal campo almeno dieci metri – gli abbia rivolto delle offese. Dette argomentazioni venivano ulteriormente ribadite nel corso della richiesta audizione che si è conclusa con la richiesta di riduzione della sanzione. L’esame degli atti di gara consente alla C.D. di poter accogliere il reclamo. L’arbitro infatti, nel redigere in maniera corretta ed esauriente il proprio rapporto, ha distinto il comportamento tenuto dai dirigenti da quello del pubblico, riportando in maniera circostanziata le parole profferite nei suoi confronti dal Maddaloni nelle quali la C.D. non ravvisa gli estremi della offesa ma semplicemente un modo irriguardoso e volgare di rivolgere le proteste. Nella parte riferita ai comportamenti del pubblico, invece, vengono riportate frasi dall’indubbio contenuto offensivo scambiate dall’allenatore Maddaloni con un interlocutore, sconosciuto all’arbitro. Oltre tale fondamentale distinzione l’arbitro, molto correttamente ed opportunamente, non indica che le frasi lo riguardassero riferendole come oggetto di una discussione fra terzi. Alla luce di tale disamina il comportamento del Maddaloni deve essere sanzionato solo in relazione alle proteste, reiterate ed inopportune nel fraseggio, che egli ha rivolto al D.G. dovendosi escludere ogni offesa. Il comportamento comunque deve essere sanzionato anche il relazione al ruolo di allenatore rivestito da Maddaloni. P.Q.M. la C. D. in accoglimento del reclamo infligge all’allenatore Maddaloni Massimiliano la squalifica fino al 22/11/2004. Dispone la restituzione della tassa ove corrisposta.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it