COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 11/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 025/05-gl. Gara Olimpic 06 – Spoiano (1-1) del 10/10/2004. Campionato di II categoria in C.U. Regionale Toscana n.14 del 14/10/04. Reclamo della società Olimpic 96 avverso la sanzione dell’ammenda di €.1000,00 per avere rivolto ad un calciatore avversario espressioni verbali di discriminazione razziale ( art.10 nn.2 e 5 del C.G.S.).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 18 del 11/11/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
025/05-gl. Gara Olimpic 06 – Spoiano (1-1) del 10/10/2004.
Campionato di II categoria in C.U. Regionale Toscana n.14 del 14/10/04.
Reclamo della società Olimpic 96 avverso la sanzione dell’ammenda di €.1000,00 per avere rivolto ad un calciatore avversario espressioni verbali di discriminazione razziale ( art.10 nn.2 e 5 del C.G.S.).
La reclamante conferma la circostanza che vi siano state rimostranze del pubblico verso il calciatore di colore della squadra avversaria, tuttavia le stesse erano rivolte all’atteggiamento di quest’ultimo e non perché di colore.
L’arbitro nel supplemento di rapporto, conferma le frasi di stampo razzista già segnalate nel primo referto.
La C.D. respinge il reclamo.
Il gravame risulta insufficientemente motivato ed ai limiti della inammissibilità per carenza di petitum. Comunque, nell’esposizione, non si rileva in alcuna parte la non pronuncia delle frasi incriminate, facendo passare le stesse per rimostranze verso un atteggiamento piuttosto che per il fatto di avere, il calciatore avversario, il colore della pelle diverso da quello della maggioranza dei presenti.
In altre parole le frasi di stampo razzista sono state pronunciate (così come riferito e ribadito dall’arbitro) e tanto basta per rendere l’atteggiamento del pubblico di parte Olimpic 96 passibile di sanzione.
Giova ricordare infine che l’ammenda è stata comminata nel minimo edittale.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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