COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 11/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 009/05-pv.Oggetto: reclamo dell’Associazione Sportiva Vescovado avverso alle squalifiche inflitte dal G.S dei calciatori Meiattini Riccardo fino al 6/05/2005 e Morviducci David per quattro gare e contro l’ammenda € 100 (C.U. n. 12 del 6/10/2004).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 11/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 009/05-pv.Oggetto: reclamo dell’Associazione Sportiva Vescovado avverso alle squalifiche inflitte dal G.S dei calciatori Meiattini Riccardo fino al 6/05/2005 e Morviducci David per quattro gare e contro l’ammenda € 100 (C.U. n. 12 del 6/10/2004). Il G.S. applicava le sanzioni oggi reclamate con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara disputata in data 3 ottobre 2004 tra le società reclamante e la Poggibonsese con le seguenti motivazioni: per Meiattini Riccardo “Per avere spinto e fatto arretrare di qualche metro a seguito di una decisione arbitrale. Sanzione aggravata perché Capitano”; per Morviducci David: “Per aver protestato verso una decisione arbitrale e per aver fatto arretrare il D.G. nel tentativo di farsi largo tra i compagni di squadra.” Ricorre l’impugnante che, ritenendo non veritiere le affermazioni arbitrali, chiede l’ammissione delle testimonianze “del pubblico” e dei Carabinieri della Stazione di Murlo concludendo per una sospensione (verosimilmente l’annullamento) o una diminuzione delle squalifiche irrogate. Dopo aver precisato che le Carte Federali fanno espresso divieto quanto all’ammissione di prove testimoniali all’interno del procedimento sportivo e che l’ammenda applicata non è di entità tale da essere oggetto di reclamo, occorre rilevare che, apparentemente, dalla lettura del Comunicato Ufficiale e dalle scarne motivazioni del G.S. le due condotte dei giocatori appaiono molto “vicine” per quanto concerne l’oggettiva dinamica degli eventi contestati dando l’impressione di una sproporzione tra le due squalifiche applicate decisamente troppo lontane nell’entità (sette mesi contro quattro giornate). Orbene per quanto concerne la posizione del calciatore Meiattini è verosimile ritenere che il giudice di prime cure abbia ritenuto volontaria, come correttamente descritto dal D.G. nel rapporto di gara, la spinta de quo eccedendo però nella commisurazione della squalifica da applicare; infatti, pur essendo corretto un fisiologico aumento della sanzione in ordine al ruolo ricoperto dal calciatore, la pena deve essere valutata anche con riferimento ad altri elementi presenti nel rapporto arbitrale quali l’assoluta assenza di termini offensivi o minacciosi (assenza che mal concilia con un atteggiamento puramente aggressivo da parte del giocatore) unita alla responsabilità, proprio per il ruolo ricoperto, di essere l’unico soggetto legittimato a relazionarsi con il D.G.. Per le medesime ragioni appare invece non correttamente proporzionata, ma questa volta in difetto, la squalifica applicata al calciatore Morviducci David il quale pur non avendo alcun titolo per contestare al D.G. le decisioni adottate, pronunciando frasi dal chiaro contenuto denigratorio, si avvicinava in modo aggressivo facendosi largo tra i compagni di giuoco. La “benevola” interpretazione del rapporto arbitrale da parte del primo giudice, il quale ha evidentemente ritenuto non volontaria la spinta al D.G., non sembra in ogni caso rapportabile ad una sanzione così contenuta in quanto il Morviducci nella sua azione scomposta, ha certamente accettato, nel suo farsi largo tra i compagni, il rischio di un contatto fisico con il D.G.; tale elemento è desumibile sia dal rapporto che dalle controdeduzioni arbitrali. Le forti istanze, all’interno della stessa C.D., in ordine alla possibilità di attuazione di quanto previsto dall’art. 32 co. III del Codice di Giustizia Sportiva, hanno trovato unico limite nella frase che il D.G. ha ritenuto opportuno trascrivere nel rapporto di gara: “forse nel tentativo di farsi largo tra i compagni”; tale frase ha impedito, quanto meno sotto il profilo dell’opportunità di applicazione di una decisione così afflittiva come la reformatio in pejus, di ottenere univocità di interpretazioni nella fattispecie sub judicio, pur permanendo forti perplessità sulla congruità della sanzione applicata. Pertanto la sola sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Meiattini Riccardo deve essere ridimensionata. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo, limitatamente alla posizione del giocatore Meiattini Riccardo e riduce la squalifica inflitta fino al 6/03/2005 anziché fino al 6/05/2005 confermando nel resto l’impugnata sentenza. Dichiara inammissibile l’impugnazione per quanto relativo all’ammenda di € 100. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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