COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 11/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 018/05-GC.Reclamo presentato dall’U.S. Pogi avverso la decisione del G.S. Provinciale di Arezzo che ha squalificato il sig. Lodi Davide fino al 30.11.2004. C.U. N° 10 DEL 13.10.2004.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 11/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 018/05-GC.Reclamo presentato dall’U.S. Pogi avverso la decisione del G.S. Provinciale di Arezzo che ha squalificato il sig. Lodi Davide fino al 30.11.2004. C.U. N° 10 DEL 13.10.2004. Il Giudice Sportivo Provinciale di Arezzo squalificava il tesserato Lodi David poiché espulso per aver commesso un fallo di gioco nei confronti di un avversario, alla notifica del provvedimento dapprima offendeva il D.G., quindi, allontanato solo grazie all’intervento dei propri dirigenti, lo minacciava. I fatti accadevano nel corso dell’incontro Pogi / Monte San Savino del 10.10.2004. Con il reclamo proposto l’U.S. Pogi richiede sostanzialmente una congrua riduzione della sanzione. Asserisce la reclamante che l’episodio ha inizio per una contestata decisione tecnica (che in quanto tale non è rilevante ai fini del presente procedimento); essenzialmente conferma tutti i fatti addebitati, ad eccezione della circostanza che il Lodi si sia allontanato solo per l’intervento dei dirigenti. Nel proprio supplemento di rapporto, richiesto da questo Collegio, il D.G. ha confermato quanto già descritto negli atti di gara. Acclarato il fatto, la Commissione ritiene vi sia – nel merito – un certo margine per ridurre la squalifica, al fine di renderla equa e conforme con episodi similari. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al tesserato Lodi Davide fino al 15.11.2004, dispone la restituzione della tassa ove corrisposta.
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