COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 11/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCO A CINQUE 032/05- cr. Reclamo della U.S Limite e Caèraia avverso Esito gara Jolly Rosignano – Limite e Capraia del 14.10.2004
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 18 del 11/11/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI CALCO A CINQUE
032/05- cr. Reclamo della U.S Limite e Caèraia avverso Esito gara Jolly Rosignano – Limite e Capraia del 14.10.2004
Sostenendo la irregolare partecipazione del calciatore Capobianco Massimo , schierato dalla soc. Jolly malgrado squalificato , la U.S Capraia chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato.
Non invia controdeduzioni la societa’ adita malgrado ritualmente avvisata.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
Osserva il collegio , come i reclami avverso l’esito delle gara a cui abbiano preso parte calciatori squalificati o comunque non aventi titolo , devono essere proposti entro il SETTIMO giorno dalla data di effettuazione della gara (Art. 42 comma 3 C.G:S ).
Essendo stata disputata la gara il giorno 14.10.2004 , il reclamo doveva essere poposto entro il 24.10.2004 mentre viceversa , risulta inoltrato il giorno 29.10.2004 e quindi oltre i termini.
P.Q.M
La commissione dichiara inammissibile il reclamo ordinando l’incameramento della tassa versata.
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