COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 042/05-Rn.Reclamo U.S. Monti Avverso Le Seguenti Sanzioni Emesse Dal G.S. Regionale: – Squalifica Di Agliano Ciro Per 6 Gg. Tornabuoni Filippo Per 5 Gg. Bertoneri Fabrizio Per 4 Gg. – Inibizione Per Carlotti Giovanni Fino Al 522005 Tonelli Massimo Fino Al 512005 – Ammenda Di € 500,00 (C.U. N° 17 Del 5112004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 042/05-Rn.Reclamo U.S. Monti Avverso Le Seguenti Sanzioni Emesse Dal G.S. Regionale: - Squalifica Di Agliano Ciro Per 6 Gg. Tornabuoni Filippo Per 5 Gg. Bertoneri Fabrizio Per 4 Gg. - Inibizione Per Carlotti Giovanni Fino Al 522005 Tonelli Massimo Fino Al 512005 - Ammenda Di € 500,00 (C.U. N° 17 Del 5112004) Reclama la U.S. Monti avverso le sanzioni in oggetto comminate dal G.S. Regionale, con articolate motivazioni. La società reclamante innanzitutto nel premettere di reclamare avverso tutte le sanzioni, in sede di richieste in calce al reclamo, chiede la riduzione delle sanzioni per i soli calciatori e per l’ammenda, non propone richiesta alcuna per le inibizioni a carico dei dirigenti Carlotti Giovanni e Tonelli Massimo, per i quali pertanto le sanzioni rimangono confermate perché non oggetto di impugnazione. Quanto ai giocatori e la ammenda la U.S. Monti sostiene che le sanzioni sarebbero comminate sulla scorta di un rapporto di gara eccessivamente severo, in parte travisato da ragioni oggettive e soggettive. Tale severità sarebbe stata da un lato eccessiva dall’altro determinata in via soggettiva dalla giornata non felice del D.G. nonché, in via oggettiva, dalle condizioni pessime del campo di gioco che non sarebbe stato praticabile, favorendo scontri di gioco fortuiti, ma giudicati più violenti e volontari di quanto non fossero in realtà. La fatiscenza dell’impianto sportivo, privo altresì di cancelli che potessero inibire l’ingresso di persone estranee, avrebbe determinato le sanzioni a carico della società, che avrebbero potuto essere evitate o almeno fortemente contenute, se l’impianto di gioco avesse avuto i requisiti richiesti per l’agibilità. Tali argomentazioni venivano ribadite nella udienza 19114. La C.D. esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere parzialmente il reclamo. Quanto all’ammenda si ritiene più equa la sanzione di € 350,00, posto che quanto sostenuto dalla U.S. Monti circa l’inadeguatezza dell’impianto sportivo trova oggettivo riscontro nello stesso rapporto arbitrale (con sanzione comminata dal G.S. anche alla squadra di casa –Barbarasco- proprio per questo motivo). Per quanto riguarda le posizioni dei calciatori, pur avendo il D.G. confermato quanto già riportato sul rapporto di gara, si ritiene di ridurre la squalifica a carico di Agliano Ciro a 4 gg., essendo il comportamento del calciatore sì grave, ma meritevole di sanzione più attenuata rispetto a quella comminata dal primo giudice, la squalifica a carico del calciatore Tornabuoni va invece confermata essendo ben calibrata a quanto addebitato al tesserato, va infine ridotta la squalifica a Bertoneri a 3 gg, in quanto per espulsioni in seguito a falli di gioco non va applicata la aggravante per la qualifica di capitano. P.Q.M. La C.D. in parziale accoglimento del reclamo, conferma la inibizione di Carlotti Giovanni e Tonelli Massimo, nonché la squalifica d Tornabuoni Filippo, riduce la squalifica di Agliano Ciro a 4 gg. e di Bertoneri Fabrizio a 3 gg, riduce l’ammenda alla U.S. Monti a € 350,00, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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