COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 022/05-pv. Oggetto: reclamo del Gruppo Sportivo Magliano Pe.Sa.Co. avverso alla squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Malatesta Alessio fino al 14/10/2006 (C.U. n. 14 del 14/10/2004).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 20 del 25/11/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
022/05-pv. Oggetto: reclamo del Gruppo Sportivo Magliano Pe.Sa.Co. avverso alla squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Malatesta Alessio fino al 14/10/2006 (C.U. n. 14 del 14/10/2004).
Il G.S. applicava la sanzione oggi reclamata con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara disputata in data 10 ottobre 2004 tra la società reclamante e l’Ania 1921 con la seguente motivazione: “Espulso per grave atteggiamento di protesta verso il D.G. a fine gara sferrava un violento colpo verso l’arbitro raggiungendolo fra la spalla e il petto e causandogli la caduta a terra. In tale circostanza il D.G. batteva l’altre spalla riportando dolore momentaneo ad ambedue gli arti.
Ricorre l’impugnante sostenendo, nell’ “humus” di tensioni agonistiche della gara, la sussistenza del “pensiero causativo” secondo il quale “nessun atto o fatto accaduto durante la gara può essere in via esclusiva addebitato ad un solo giocatore”; in base a tale difesa il reclamo, pur non smentendo la dinamica dei fatti così come descritta, ipotizza che il D.G. abbia identificato “nell’immagine” del calciatore Malatesta tutta la responsabilità dei disordini in campo e pertanto, considerando eccessiva la sanzione (anche con riferimento “all’impatto socio psicologico sul giocatore”), conclude per una riduzione “ad un terzo della pena” o, in subordine, ad una congrua riduzione.
Al di là delle citate reminescenze filosofiche (“Il pensiero causativo, dopo tutto, è uno degli oggetti di disprezzo dei postmodernisti” - John Zerzan in “la catastrofe del postmodernismo”), la C.D. ha come unico compito la valutazione giuridico sportiva del fatto e la congruità dell’eventuale sanzione da comminare.
Se è vero che una certa filosofia riconduce ogni fatto ad una responsabilità sociale collettiva che sarebbe sorgente unica, nel caos di un bieco determinismo storico, di tutti i mali del mondo è vero anche che tale filosofia condurrebbe alla morte di ogni regola e di qualsiasi pensiero etico in assoluto contrasto con uno sport nel quale parole come “spirito di squadra” e “agonismo” trovano il limite invalicabile di concetti come lealtà e correttezza.
Nello specifico per quanto concerne la sussistenza del fatto e l’identificazione certa dell’autore, oltre a quanto dettagliatamente descritto nel rapporto di gara, valgono le frasi contenute nel supplemento arbitrale “…sono sicuro senza alcun dubbio che il giocatore che mi ha colpito è il giocatore Malatesta Alessio”.
Peraltro il comportamento del calciatore il quale, approfittando del fatto che il D.G. era accerchiato da altre persone, lo colpisce violentemente e tenta successivamente di dileguarsi, dopo essersi liberato della propria maglia (verosimilmente per rendere più difficile la sua identificazione), verso gli spogliatoi, appare decisamente in contrasto con quanto prescritto dalle Carte Federali.
E’ evidente che l’applicazione di una ponderata sanzione deve necessariamente tenere conto non solo dell’impatto psicologico sul giocatore ma soprattutto del violento impatto sul D.G. che in ragione del colpo inferto è rovinosamente caduto a terra con ulteriori conseguenze fisiche.
La sanzione risulta infine assolutamente conforme alla giurisprudenza sportiva consolidata.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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