COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 29/2004 – cc. Reclamo proposto nell’interesse del calciatore BARSANTI Nicola avverso la squalifica per quattro mesi inflittagli dal G.S. Provinciale di Lucca. ( C.U. n° 14 / 2004 ).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 20 del 25/11/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
29/2004 - cc. Reclamo proposto nell’interesse del calciatore BARSANTI Nicola avverso la squalifica per quattro mesi inflittagli dal G.S. Provinciale di Lucca.
( C.U. n° 14 / 2004 ).
Il provvedimento indicato in epigrafe viene impugnato “nell’interesse del Sig. Barsanti Nicola“ con atto non sottoscritto dal tesserato ma redatto da un legale delegato, con mandato ”ad lites“ apposto a margine dell’atto medesimo,e rivolto ad annullare o mitigare la sanzione subita.
Il reclamo è inammissibile.
L’articolo 29 del vigente C.G.S., infatti, legittima a proporre reclamo avverso le sanzioni disciplinari direttamente le società, i loro dirigenti, soci e tesserati che vi abbiano interesse con ciò affermando la natura esclusivamente personale dell’atto di impugnazione, principio dal quale scaturisce implicitamente che la rappresentanza processuale è istituto estraneo alla normativa federale.
Tale ultimo concetto trova specifica conferma nel punto 6 dell’articolo 30 del C.di G.S. allorché si afferma che le parti interessate possono farsi assistere da persona di loro fiducia nel dibattimento (…in tutti i casi in cui sono presenti le parti….), assistenza che è cosa ben diversa dalla legittimazione a sottoscrivere il reclamo.
D’altra parte la firma apposta a margine dell’atto non può essere considerata sottoscrizione valida a legittimarlo, rappresentando essa unicamente il conferimento della procura “…..non potendosi ( il conferimento, n.d.r. ) univocamente interpretare come manifestazione di volontà diretta a far proprio il contenuto del mezzo di impugnazione proposto.” ( CAF, C.U. n° 12/ 1989 ).
Perché ciò accada è, infatti, necessaria la prova in atti che il rilascio della procura sia avvenuta in un momento antecedente alla redazione della dichiarazione di impugnazione, circostanza in questa sede non provata.
Ritiene opportuno ancora la C.D. far rilevare come la norma di diritto sportivo, in quanto norma a carattere speciale, ha la prevalenza su quella generale ed è unicamente ad essa che i tesserati e gli enti affiliati debbono fare riferimento.
I principi appena enunciati, comunque, costituiscono ormai “ius receptum“ nella giurisprudenza della C.A.F,. come risulta dalle sentenze riportate sui C.U. n° 16/1982 ; 12/1989, nn. 28-29 / 2001.
Da ultimo infine la Corte, decidendo in tema di controversia economica, ha ancora una volta confermato il principio sopraenunciato, sulla base di giurisprudenza definita “consolidata e pacifica“, la inammissibilità di un reclamo del tesserato” non redatto e sottoscritto da lui, ma da un procuratore legale, cui ha conferito mandato ad lites mediante delega a margine dell’atto contenente la dichiarazione di impugnazione” ( C.U. nn. 43 – 44 / C / 2003 ) .
P.Q.M.
la C.D. dichiara inammissibile il reclamo disponendo l’incameramento della tassa relativa.
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