COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 028/05-rc. Reclamo della Futsal Cecina 2002 avverso esito gara Futsal Cecina – Jolly Rosignano del 22.10.2004.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 028/05-rc. Reclamo della Futsal Cecina 2002 avverso esito gara Futsal Cecina – Jolly Rosignano del 22.10.2004. Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la soc. Futsal Cecina chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato , poiche’ allo stesso avrebbe partecipato il calciatore Capobianco Massimo , schierato dalla compagine avversaria , malgrado squalificato. Non ha inviato proprie controdeduzioni la soc. Jolly malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo risulta fondato e meritevole di accoglimento. Dall’esame degli atti in possesso del collegio, risulta che il calciatore Capobianco , nella passata stagione sportiva , ebbe a subire una squalifica per somma di ammonizioni durante la fase dei play-off di calcio a cinque ( C.U 52 del 20.05.2004 ). Tale squalifica non fu scontata nella stagione 2003 – 2004 , talche’ doveva essere scontata nell’attuale stagione sportiva (art. 17 comma 6 C.G.S) . Questo non e’ avvenuto tantoche’ il calciatore in questione , ha disputato tutte le gare dell’attuale campionato (Ali di carta il Fescione – Jolly del 08.10.2004 Jolly – Limite e capraia del 14.10.2004) ed anche quella oggetto di contenzioso dove risultava sempre in posizione irregolare. P.Q.M La C.D accoglie il reclamo ed in applicazione del disposto di cui all’art. 12 comma 5 lettera a) infligge alla soc. Jolly rosignano la punzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/6. inoltre infligge al calciatore Capobianco Massimo una ulteriore giornata di squalifica , al sig. Gualersi carlo , quale accompagnatore ufficiale , la inibizione fino al 25.12.2004 ed alla societa’ l’ammenda pari a 250,00 € . ordina la restituzione della tassa versata.
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