COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 011/12/05-gl.Gara F.C.Fiorenza – Toscana Sport (5-6) Calcio a 5 Coppa Italia Regionale del 28/09/2004. In C.U. Regionale Toscana n.13 del 7/10/2004 Reclamo della società Toscana Sport ed in proprio del calciatore Picconi Massimiliano avverso la squalifica di quest’ultimo per 7 gare in quanto, espulso per avere offeso un calciatore avversario, alla notifica offendeva il D.G. Uscendo dal campo offendeva e minacciava un altro avversario. Una volta fuori dal campo colpiva l’autovettura del D.G. con un calcio.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 011/12/05-gl.Gara F.C.Fiorenza – Toscana Sport (5-6) Calcio a 5 Coppa Italia Regionale del 28/09/2004. In C.U. Regionale Toscana n.13 del 7/10/2004 Reclamo della società Toscana Sport ed in proprio del calciatore Picconi Massimiliano avverso la squalifica di quest’ultimo per 7 gare in quanto, espulso per avere offeso un calciatore avversario, alla notifica offendeva il D.G. Uscendo dal campo offendeva e minacciava un altro avversario. Una volta fuori dal campo colpiva l’autovettura del D.G. con un calcio. Prima di passare al merito della vicenda la C.D. ritiene opportuno riunire i due reclami per evidenti motivi di connessione sia oggettiva che soggettiva. Il reclamo del calciatore in proprio si evidenzia come assolutamente schematico con la sola richiesta di audizione avanti alla C.D. Al contrario il gravame proposto dalla società risulta molto articolato e teso più che a scagionare il proprio tesserato dalle accuse contestate, a porre l’accento sull’atteggiamento dei due arbitri che viene definito contraddittorio e romanzato nel racconto dei fatti. La reclamante chiede anch’essa di essere udita nella persona del proprio Presidente e conclude per l’annullamento della squalifica. Il D.G. nel supplemento di rapporto, conferma sostanzialmente quanto evidenziato nel primo referto. Alla udienza del 19/11/04, le parti sono state ascoltate, come da richiesta, dalla C.D. e le loro dichiarazioni verbalizzate. La C.D. ritiene di dovere dividere le contestazioni mosse al Picconi in due parti: in primo luogo deve essere esaminata la fattispecie relativa al suo comportamento in campo ovvero ai fatti che hanno determinato la sua espulsione dal terreno di gioco, mentre in secondo luogo deve essere preso in esame il suo comportamento dopo tale evento. In sede di audizione avanti a questo Collegio, il Picconi non ha smentito i fatti del campo ed anzi, ha ammesso di avere probabilmente detto qualcosa. La società dal canto suo appare piuttosto laconica nel commentare il fatto, che di per sé, stante l’assoluta mancanza di prova contraria, deve ritenersi acclarato. Di altro spessore appare la parte relativa al comportamento del Picconi dopo la sua espulsione, ovvero circa la veridicità del fatto di avere colpito o meno l’auto del D.G. Il Picconi asserisce di avere urtato la stessa, ma non di averla colpita volontariamente per procurargli danni. La società non smentisce il fatto, dilungandosi tuttavia in tutta una serie di argomentazioni circa il comportamento arbitrale, che appaiono ininfluenti al fine di determinare se il fatto è avvenuto o meno. Questa commissione ritiene che, anche in questo caso, il fatto deve ritenersi come avvenuto. La C.D. rileva comunque che la decisione del G.S. si riferisce esclusivamente al sanzionamento del fatto doloso di colpire l’autovettura, ma nulla dice relativamente ad eventuali danni, pertanto sul punto, nessuna iniziativa può essere richiesta a questo Collegio, perchè l’effetto dell’atto posto in essere, non rientra nel petitum del presente giudizio, in quanto non contestato ab origine. Va da sè che le argomentazioni in merito, sono da considerarsi del tutto estranee al gravame. Anche in relazione al comportamento degli arbitri, ovvero circa l’uso del termine “seguire” usato sia dal primo arbitro che dal secondo, la C.D. non può entrare nel merito in quanto non è chiaro se lo stesso sia stato usato al fine di evidenziare un movimento accompagnatorio dell’arbitro nei confronti del calciatore verso gli spogliatoi (lasciando la direzione della gara?), oppure se il termine “seguire“ sia da intendersi come un allungamento della propria azione visiva (seguire con gli occhi), verso il comportamento del calciatore. Un fatto comunque è certo: il Picconi, danni o meno, ha colpito l’auto dell’arbitro e per questo, oltre che per le offese e le minacce deve essere sanzionato. Per quanto attiene l’entità della sanzione, da scontarsi in gare di Coppa, appare congrua ai fatti contestati. P.Q.M. La C.D. respinge entrambi i reclami, così come riuniti. Ordina l’addebito delle relative tasse ove non corrisposte.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it