COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 2/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 51/2004 – cc. Reclamo proposto dalla U.S. Chiesina Uzzanese avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato fino al 20 marzo 2005 il calciatore Sarti Stefano. (C.U. n. 17 del giorno 5/11/2004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 2/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 51/2004 - cc. Reclamo proposto dalla U.S. Chiesina Uzzanese avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato fino al 20 marzo 2005 il calciatore Sarti Stefano. (C.U. n. 17 del giorno 5/11/2004) “Per aver spinto più volte, con il petto, il D.G. facendolo arretrare”, questa la motivazione che il G.S. ha posto a fondamento della decisione impugnata. La società reclamante chiede riformarsi detta decisione affermando che il contatto, imputato al calciatore, sia avvenuto casualmente dato che l’arbitro, avvicinandosi al dischetto del calcio di rigore, si girava venendo a contato con il Sarti che era rimasto fermo nella posizione assunta in precedenza. La società esclude, di conseguenza, ogni tentativo di recar danno al D.G. ammettendo, invece, le proteste reiterate del calciatore definendole condannabili e da biasimare. Il reclamo non merita accoglimento. Come più volte affermato da questo collegio le decisioni degli organi della giustizia sportiva vengono assunte in base agli atti ufficiali di gara e, primi fra questi, il rapporto e il supplemento resi dall’arbitro. Nella fattispecie detti documenti evidenziano che i fatti si sono svolti in modo diverso da quello descritto dalla reclamante: l’arbitro dopo aver fischiato il fallo si è diretto verso il dischetto del calcio di rigore allontanandosi di circa cinque metri dal punto in cui è avvenuto il fallo per il sopraggiungere di alcuni calciatori che stavano protestando; girandosi verso il dischetto del calcio di rigore si è trovato il calciatore Sarti che gli veniva incontro fino a urtargli volontariamente il petto, facendolo arretrare di circa due metri. Successivamente il calciatore riprendeva a spingerlo facendolo arretrare di altri due metri. L’arbitro precisa ancora che le spinte infertegli dal Sarti sono sempre avvenute volontariamente pur senza causargli alcun danno. La reiterazione delle spinte e gli spostamenti subiti dall’arbitro inducono la Commissione a confermare la sanzione ritenendola del tutto congrua a quanto addebitato al calciatore. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo disponendo l’incameramento della tassa.
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