COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 2/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 055/05-pv.Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Orciatico, avverso alla squalifica fino al 3/01/2005 inflitta dal G.S. all’allenatore Donati Fabrizio (C.U. n. 19 del 18/11/2004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 21 del 2/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 055/05-pv.Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Orciatico, avverso alla squalifica fino al 3/01/2005 inflitta dal G.S. all’allenatore Donati Fabrizio (C.U. n. 19 del 18/11/2004) Con rituale e tempestivo gravame l’Associazione Sportiva Orciatico adiva questa C.D. contestando la decisione del G.S. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento minaccioso ed irriguardoso tenuto dall’allenatore nei confronti del D.G. durante l’incontro disputatosi, in data 14/11/2004, tra la reclamante e l’Unione Sportiva Fabbrica. Ricorre la società contestando parzialmente la dinamica dei fatti e, nello specifico, la sussistenza delle minacce segnalate dal D.G.; richiama inoltre la sostanziale correttezza del proprio allenatore e conclude pertanto chiedendo una riduzione della squalifica considerata eccessiva. La ricostruzione fornita non appare credibile. Le controdeduzioni successivamente fornite dal D.G. confermano pienamente quanto dedotto nel rapporto ed in particolare le intimidazioni subite, dettagliandone le singole frasi. La C.D. rileva inoltre che il fatto appare correttamente inquadrato dal G.S. in punto di quantificazione della sanzione poiché il fatto risulta particolarmente censurabile in quanto commesso dall’allenatore, soggetto onerato, con maggior forza anche rispetto ad altri dirigenti, nel fornire all’intera squadra esempio di correttezza ed educazione in campo. La sanzione applicata dal G.S. risulta pertanto corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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