COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 10/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 063/05-rg Reclamo della S.S. GREVIGIANA avverso la Decisione del G.S. che ha squalificato il giocatore Primarti Enrico per tre giornate. C.U. N.19 del 18/11/2004.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 10/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 063/05-rg Reclamo della S.S. GREVIGIANA avverso la Decisione del G.S. che ha squalificato il giocatore Primarti Enrico per tre giornate. C.U. N.19 del 18/11/2004. Durante la gara “S.S. GREVIGIANA-U.S.PIAN DI SCO’” , valevole per il campionato dilettanti 1 categoria, il calciatore Primarti Enrico veniva espulso dall’arbitro per aver interrotto una chiara occasione da rete. Alla notifica del provvedimento offendeva il D.G. Per tale comportamento veniva squalificato per tre giornate. Propone reclamo la S.S. GREVIGIANA sostenendo che lo sfogo del proprio tesserato nei confronti del D.G. era dettato più dalla disperazione per aver lasciato la propria squadra in inferiorità numerica che dalla volontà di voler offendere l’arbitro. Per tale motivo chiede una riduzione della squalifica. Questa Commissione Disciplinare letti gli atti del procedimento e ritenuti provati i fatti ascritti al giocatore in questione, conferma il provvedimento del G.S. in quanto conforme agli stessi. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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