COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 10/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 044/05-pv Oggetto: Reclamo dell’allenatore della Unione Sportiva Alberoro, Luciano Cipriani, avverso alla squalifica fino al 28/02/2005 (C.U. n.16 del 28/10/2004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 10/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 044/05-pv Oggetto: Reclamo dell’allenatore della Unione Sportiva Alberoro, Luciano Cipriani, avverso alla squalifica fino al 28/02/2005 (C.U. n.16 del 28/10/2004) Il reclamo, proposto in proprio da Cipriani Luciano, investe la decisione del G.S. applicata con riferimento agli avvenimenti accaduti corso della competizione disputata in data 24/10/2004 tra la società Alberoro e la Società Stia: “Per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco offendendo il D.G.. Nel contempo dava una leggera spinta con la mano destra sul petto del predetto. Uscito dal terreno di gioco proseguiva nel contegno ingiurioso fino al termine della gara”. Ricorre l’impugnante contestando il valore probatorio degli elementi valutati dal giudice di prime cure e sostenendo che l’ingresso in campo si fosse reso necessario al solo fine di tutelare il D.G. dalle accese proteste dei calciatori dell’Alberoro per un presunto errore. Dopo aver allontanato i giocatori ed al solo fine di richiamare l’attenzione dell’Arbitro, il Cipriani avrebbe “appoggiato il palmo della propria mano destra sul petto dell’arbitro” senza esercitare alcuna pressione, proprio perché il clamoroso errore sarebbe stato ammesso in campo anche dagli avversari. Conclude quindi per l’annullamento o, in subordine, una notevole riduzione della squalifica. Il Cipriani, come da richiesta in atti, veniva ascoltato dalla C.D. nell’udienza del 3 dicembre 2004; dopo la lettura del supplemento Arbitrale lo stesso ne contestava il contenuto confermando di non aver avuto atteggiamenti violenti ma anzi di aver adottato comportamenti protettivi. Ammetteva di aver protestato veementemente nei confronti del D.G. ma di non aver proseguito nella sua condotta irriguardosa al di fuori del rettangolo di giuoco. Occorre preliminarmente rilevare che correttamente il G.S., nel pieno rispetto delle norme sportive che ne autorizzano il valore probatorio, ha utilizzato il rapporto di gara, principe tra le prove sportive, per l’esatta ricostruzione del fatto. Ma il D.G. nel supplemento di gara non sembra riservare riconoscenza alcuna all’allenatore che lo avrebbe aiutato confermando che il Cipriani si sarebbe fatto largo tra i propri giocatori pronunciando frasi offensive e spingendolo; lo stesso avrebbe proseguito nel comportamento ingiurioso e minaccioso anche successivamente all’espulsione. Appare illogico ritenere che il D.G. non ammetta l’ipotizzata difesa dell’allenatore senza spendere parola sui reali responsabili degli ipotizzatii avvenimenti antisportivi in campo ed in effetti il semplice dato che la partita abbia registrato la sola espulsione del Cipriani, entrato indebitamente in campo, ne è puntuale conferma. Le sanzione risulta pertanto corretta e contenuta nei minimi edittali. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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