COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 10/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 041/05-pv.Oggetto: Reclamo della Unione Sportiva Alberoro, avverso alla squalifica fino al 5/01/2005 inflitta dal G.S. ai calciatori Bianchi Alessio e Goti Luca (C.U. n.17 del 5/11/2004)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 23 del 10/12/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
041/05-pv.Oggetto: Reclamo della Unione Sportiva Alberoro, avverso alla squalifica fino al 5/01/2005 inflitta dal G.S. ai calciatori Bianchi Alessio e Goti Luca (C.U. n.17 del 5/11/2004)
Il G.S. motivava così le sanzioni applicate con riferimento agli avvenimenti accaduti nel corso della competizione disputata in data 31/10/2004 contro la società Alberoro Lucignano:
Bianchi Alessio “A gioco fermo afferrava un calciatore avversario con le mani al collo e scuotendolo violentemente gli rivolgeva frase razzista e particolarmente offensiva”
Goti Luca “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica. Appoggiava entrambe le mani sul petto del D.G. spingendolo leggermente e facendolo arretrare di circa mezzo metro. Tale gesto provocava conseguenza alcuna”.
Ricorre l’impugnante definendo assolutamente illegittime le sanzioni irrogate.
Per quanto concerne la posizione del Goti questi sarebbe rimasto vittima di un clamoroso errore arbitrale poiché il gesto incriminato, dovuto alla concitazione con la quale il giocatore avrebbe tentato di ricordare al D.G. la precedente ammonizione e le eventuali conseguenze dell’ulteriore sanzione, non avrebbe avuto alcuna valenza lesiva come dimostrerebbe l’inesistenza di frasi ingiuriose o minacciose profferite sul momento.
Il Bianchi al contrario, vittima di un gesto violento di un avversario, avrebbe reagito, tentando di divincolarsi dalla stretta, pronunciando offese dal contenuto certamente non xenofobo.
La società conclude pertanto per una sensibile riduzione d’entrambe le sanzioni comminate.
All’udienza del 3 dicembre 2004 veniva sentito, su delega del Presidente della Società, il Direttore Generale dell’Alberoro che, reso edotto del supplemento acquisito dal D.G., insisteva su quanto eccepito in atti specificando l’inesistenza di atteggiamenti violenti nei confronti dell’arbitro per il Goti e precisando, quanto al Bianchi, che la reazione del giocatore era solo effetto dell’aggressione, anch’essa verbale e fisica, precedentemente subita dall’avversario.
Nel chiarire che le sanzioni irrogate non sono certamente illegittime in quanto previste e regolate dalla Carte Federali e correttamente irrogate da un organo di Giustizia Sportiva, rileva che la ricostruzione fornita non appare credibile.
Nel supplemento di gara il D.G., a conferma di quanto descritto nell’originario rapporto, precisa le singole condotte dei giocatori ribadendo per il Goti la sussistenza della spinta ed il fatto che il gesto sia stato compiuto solo all’esibizione del rosso (circostanza che smentisce l’ipotizzato tentativo di richiamare l’attenzione dello stesso); afferma inoltre che gli atti di violenza furono posti in essere da entrambi i giocatori (nel medesimo C.U. è infatti possibile reperire la squalifica comminata all’avversario sempre con riferimento ai medesimi fatti) e che la frase razzista fu chiaramente udita anche perché pronunciata ad alta voce ed in prossimità della posizione sul campo occupata dal D.G..
Non è quindi in alcun modo è ipotizzabile la prospettazione di una sorta di “legittima difesa” che non potrebbe trovare alcuna applicazione nel caso in esame, infatti i comportamenti furono tempestivamente rilevati e sanzionati dallo stesso D.G. con l’immediata espulsione di entrambi i giocatori.
Inoltre le norme in tema di ingiurie di stampo xenofobo, anche recentemente novellate, hanno subito evidenti inasprimenti proprio al fine di sensibilizzare società, calciatori, dirigenti e pubblico sulla potenziale offensività di tali frasi.
Le sanzioni risultano pertanto corretta ed adeguata.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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