COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 10/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 060/05-cr. Reclamo proposto in proprio dal Sig. Pozzi Alessandro avverso dec. Del g.s Regionale. Squalifica dello stesso fino al 28.01.2005. C.U 16 del 28.10.2004

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 10/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 060/05-cr. Reclamo proposto in proprio dal Sig. Pozzi Alessandro avverso dec. Del g.s Regionale. Squalifica dello stesso fino al 28.01.2005. C.U 16 del 28.10.2004 Ritendo ingiusta la sanzione comminatagli in relazione ai fatti che lo hanno visto protagonista durante l’incontro Collesalvetti – Pro Livorno del 20.10.2004 , il calciatore Pozzi Alessandro , tesserato per la Pro Livorno , chiede “ atto di clemenza” a questa C.D , ritenendosi estraneo ai fatti addebitatigli ( stretta di un braccio del D.G e successivo allontanamento “forzoso “ dal campo Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile L’art. 42 comma 5 C.G.S , stabilisce che i ricorsi di secndo grado devono essere proposti entro il 10° giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento. Nel caso di spece , il reclamo andava proposto entro il 07.11.2004 , trattandosi di un provvedimento reso noto sul c.u 16 del 28.10.2004 mentre il sig. Pozzi lo ha proposto in data 12.11.2004 . P.Q.M La C.D dichiara inammissibile il proposto reclamo , ordinando l’incameramento della tassa versata.
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