COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 10/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 58/2004 – cc. Reclamo proposto dalla A.S. Pian del Bichi avverso la decisione con la quale il G.S. Provinciale di Grosseto ha disposto la ripetizione della gara Pian Del Bichi – Monteantico in calendario per il giorno 31/10/2004. ( C.U. n.° 15 del 17/11/2004 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 10/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 58/2004 - cc. Reclamo proposto dalla A.S. Pian del Bichi avverso la decisione con la quale il G.S. Provinciale di Grosseto ha disposto la ripetizione della gara Pian Del Bichi – Monteantico in calendario per il giorno 31/10/2004. ( C.U. n.° 15 del 17/11/2004 ). L’omologa della gara Pian del Bichi - Monteantico, disposta dal calendario di categoria per il giorno 31/10/2004, è stata sospesa dal G.S. a seguito della produzione di specifica istanza della Società Monteantico, consegnata al D.G., con cui si dichiarava la propria impossibilità a raggiungere il campo di giuoco per via delle calamità naturali che si erano abbattute sulla Provincia di Grosseto. Con il provvedimento indicato in epigrafe il G.S. scioglie la riserva formulata e, prendendo atto della dichiarazione della Società Monteantico, resa al Presidente del Comitato Provinciale di Grosseto, dispone, nell’ambito della competenza attribuitagli dall’art. 55 – c.2 – delle NOIF, la ripetizione della gara, intendendo, evidentemente, applicare il disposto dell’art. 55 delle NOIF che si riferisce alla mancata disputa delle gare per causa di forza maggiore. Di ciò si duole la A.S. Pian del Bichi la quale con reclamo tempestivamente e ritualmente posto alla attenzione di questa Commissione chiede veder …. “decretare la vittoria a tavolino… “ così motivando : - nessuna gara di campionato è stata rinviata per effetto delle cosiddette “calamità naturali” né nella giornata di sabato, né in quella di domenica; - l’agibilità del campo non è venuta meno; - la certificazione prodotta dalla Società reclamante è del tutto generica; - un tesserato della S.S.F.C Monteantico ha raggiunto il campo di giuoco per consegnare all’arbitro attestazione circa la mancata presenza della Società al momento di inizio della gara. La S.S.Monteantico non ha prodotto alcuna controdeduzione. Motivi della decisione : un principio di carattere generale ( art. 54 NOIF ) impone alle squadre di presentarsi sul terreno di gioco all’ora prevista per l’inizio della gara con un’ unica deroga costituita dal verificarsi di una causa di forza maggiore. Come ripetutamente affermato da questa Commissione, con costanza di giudicati, l’evento di causa di forza maggiore ( previsto dall’art. 55, c.1 delle NOIF ) deve essere oggettivamente rilevato e non può essere lasciato alla dichiarazione delle singole parti. A tal proposito si richiama la dichiarazione trasmessa dal Presidente della Soc. Monteantico il quale afferma, tra l’altro, che “…il Consiglio della Società si è riunito ed ha verificato la impossibilità a muoversi e di conseguenza a partecipare alla partita…” giustificando peraltro il tutto con la paura e l’allarme per una successiva annunciata ( da chi ? ) ondata di piena. Da rilevare che le precipitazioni atmosferiche si sono abbattute Monte Antico la notte del 29 ottobre mentre la gara era in calendario per il successivo giorno 31 presso il campo sportivo di Ribolla. La causa di forza maggiore dovrebbe risultare dalla attestazione, rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale di Civitella Paganico, che è stata allegata al ricorso al G.S.. La dichiarazione rilasciata da detto Comune, di cui Monte Antico è una frazione, ha carattere di assoluta genericità descrivendo allagamenti di abitazioni, strutture agricole e inondazioni varie nell’ambito di tutto il territorio comunale senza alcuna specifica indicazione, come avrebbe dovuto essere, dello stato della viabilità relativa alla assoluta impossibilità di lasciare la frazione di Monte Antico (strade interrotte, allagate o quant’altro). Ovviamente è ininfluente il fatto che il campo di gioco della società istante fosse inagibile, dal momento che la partita veniva giocata in altra sede, così come non possono costituire “causa di forza maggiore” timori dovuti a previsione di eventi futuri. Ricerche effettuate dalla Commissione presso il Comitato Regionale hanno appurato che unicamente due gare sono state rinviate nell’ambito dei campionati disputati in quei giorni di calendario debitamente e preventivamente autorizzate dal C.R.T. su specifica richiesta delle società interessate. Occorre ancora considerare che, all’ora fissata per la gara, si è presentato sul campo di gioco di Ribolla un rappresentante della S.S. Monteantico al fine di consegnare al D.G. la dichiarazione sulla non partecipazione alla gara, con ciò dimostrando la concreta possibilità di raggiungere il luogo dell’incontro. Appare, pertanto, non dimostrata la sussistenza della causa di forza maggiore e, pertanto, il reclamo deve essere accolto. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in applicazione di quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 32 del C.G.S. infligge alla S.S. F.C. Monteantico, ai sensi del secondo comma dell’articolo 53 delle NOIF, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0–3 nonché 1 punto di penalizzazione in classifica. Infine, in applicazione di quanto indicato sul Comunicato Ufficiale numero 1 della stagione 2004/2005, infligge altresì la sanzione pecuniaria di € 55,00.
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