COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 10/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 036/05-Rn Reclamo Valdichiana Calcio Avverso Squalifica Fino Al 2742005 Del Calciatore Di Gioia Luigi E Di 2 Gg Del Calciatore Dyrmishi Neki (C.U. N° 15 Del 27102004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 10/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 036/05-Rn Reclamo Valdichiana Calcio Avverso Squalifica Fino Al 2742005 Del Calciatore Di Gioia Luigi E Di 2 Gg Del Calciatore Dyrmishi Neki (C.U. N° 15 Del 27102004) Reclama la Valdichiana Calcio avverso le squalifiche in oggetto comminate dal G.S. Provinciale di Siena con motivazioni per la sola a carico di Di Gioia il quale espulso per fallo di reazione alla notifica offendeva e minacciava il D.G. cercando poi di colpirlo con uno sputo senza raggiungerlo. La reclamante nel chiedere comunque la riduzione delle sanzioni, più che contestare i fatti così come riportati dal D.G. sostiene che i fatti attribuiti al Di Gioia siano stati commessi dal Dyrmishi e viceversa, la società allega altresì dichiarazione di altro tesserato a conferma dello scambio di persona (prova peraltro inammissibile). Tali argomentazioni venivano poi ribadite in sede di udienza in data 26114 con l’assistenza del legale dott. Giotti, udienza alla quale erano presente anche i due calciatori, e durante la quale il Dyrmishi ribadiva la propria colpevolezza assumendosi la paternità di quanto addebitato al compagno di squadra. Nel merito la società, in merito a quanto contestato al Di Gioia riteneva comunque la sanzione eccessiva e ne chiedeva la riduzione. L’Arbitro nel supplemento di rapporto acquisto dalla C.D. confermava l’impossibilità di uno scambio di persona sia per avere appuntato il numero di maglia sul tabellino gara sia perché le due espulsioni erano avvenute a circa cinque minuti di distanza l’una dall’altra e lo scambio sarebbe stato perciò impossibile. Tali affermazioni venivano ribadite dal D.G. all’udienza del 3122004 durante la quale l’Arbitro, personalmente sentito dalla Commissione, arricchiva quanto riportato nel rapporto e nel supplemento con le impressioni visive e memoriche che fornivano un quadro completo alla Commissione. La C.D., quindi, esaminati gli atti ed il ricorso, acquisito il supplemento di rapporto e sentito l’Arbitro ad ulteriori chiarimenti decide di respingere il reclamo. Innanzitutto va detto che la sanzione di due giornate non è reclamabile. Quanto allo ipotizzato scambio di persona, l’Arbitro nel rapporto, così come nel supplemento ed in sede di audizione conferma l’impossibilità dello scambio e la assoluta certezza nello attribuire al Di Gioia quanto oggetto di motivazione della sanzione. Le argomentazioni della reclamante non trovano pertanto alcun riscontro negli atti ufficiali, i quali, si ricorda, allorché siano univoci ed esenti da contraddizioni, costituiscono prova privilegiata ed anzi unica fonte di prova. Quanto ascritto ai calciatori, nonostante quanto contestato dalla reclamante devesi pertanto ritenere acclarato. Del resto il fatto che le due espulsioni siano avvenute a circa cinque minuti di distanza l’una dall’altra fa ritenere a questa C.D. altamente improbabile che il D.G. sia incorso in un errore di persona. Le sanzioni vanno pertanto esaminate ed eventualmente rivisitate solamente sotto il profilo della congruità. Stante la non reclamabilità dell squalifica di due giornate va esaminata la sola sanzione a carico del Di Gioia, che appare congrua e se non addirittura mite in relazione a quanto ascritto al calciatore. Il D.G. interrogato sul punto in sede di audizione personale, ha ribadito la assoluta volontarietà del calciatore di attingerlo con lo sputo, senza riuscirvi poiché il lancio era stato effettuato sì da vicino, ma durante un certo parapiglia tra calciatori che si affannavano per protestare, parapiglia che in definitiva aveva impedito al calciatore “di prendere la mira”. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa..
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