COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 10/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 050/05-gl.Gara Nuova Grosseto Barbanella – Ancille (2-4) del 6/11/04. Campionato Juniores Provinciale, in C.U. n.14 del 10/11/04, Comitato Provinciale di Grosseto.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 23 del 10/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 050/05-gl.Gara Nuova Grosseto Barbanella – Ancille (2-4) del 6/11/04. Campionato Juniores Provinciale, in C.U. n.14 del 10/11/04, Comitato Provinciale di Grosseto. Reclamo della Società Nuova Grosseto Barbanella avverso la squalifica fino al 9/3/05 del calciatore Lunghini Francesco il quale “disapprovando una decisione arbitrale, si avvicinava velocemente al D.G. e lo colpiva alla spalla sinistra con una spallata che, seppure di modesta entità, costringeva il D.G. medesimo ad arretrare di un passo per potere mantenere l’equilibrio”. La reclamante asserisce che il proprio calciatore si avvicinava velocemente all’arbitro e nella foga non riusciva a fermarsi, tanto da impattare lo stesso D.G. La stessa, ritenendo involontaria la spinta all’arbitro, chiede una equa riduzione della squalifica. Il D.G. nel supplemento di rapporto, conferma le tesi già esposte. La C.D. respinge il reclamo. Invero l’atteggiamento del Lunghini deve essere censurato in quanto la sua condotta non è ammissibile in un normale contesto sportivo, che deve essere improntato alla lealtà ed al rispetto delle regole. La versione fornita dall’arbitro, anche in virtù della sua valenza di prova privilegiata, appare del tutto consona ai fatti come paventati. La sanzione appare proporzionata alla infrazione posta in essere. P.Q.M. la C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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