COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 16/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 049/05-gc.Reclamo presentato dal G.S. Livorno Nord Pontino avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il sig. Mainardi Giulio fino al 05.06.2005. C.U. N° 17 del 05.11.2004.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 16/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 049/05-gc.Reclamo presentato dal G.S. Livorno Nord Pontino avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il sig. Mainardi Giulio fino al 05.06.2005. C.U. N° 17 del 05.11.2004. Il Giudice Sportivo Regionale squalificava fino al 05.06.2005 il sig. Mainardi Giulio poiché dava una spallata al D.G. raggiungendolo ad una scapola e costringendolo a fare due passi per ritrovare l’equilibrio. Il fatto accadeva nel corso dell’incontro Livorno Nord Pontino – Calci del giorno 31.10.2004. Con il reclamo proposto, il G.S. Livorno Nord Pontino richiede sostanzialmente una mitigazione della sanzione; nega la volontarietà del giocatore ed imputa il contatto fisico alla circostanza che sia il D.G. che il tesserato stessero correndo per seguire l’azione in un terreno di gioco fangoso. Rileva che che la diversa altezza delle due persone (arbitro e giocatore) mal si concilia con la dinamica descritta sul rapporto di gara. Conclude con una eventuale richiesta di essere ascoltati. Nel supplemento di rapporto richiesto da questo Collegio, l’arbitro sostanzialmente conferma quanto già risultante dagli atti di gara, in particolare per quanto riguarda la volontarietà del gesto. Alla luce di quanto risulta agli atti, osserva preliminarmente la Commissione come la richiesta di audizione personale – lo si è evidenziato più volte nel passato – deve essere precisa, chiara e non “eventuale”, non potendo essere lasciata alla mera discrezionalità del Collegio Giudicante la possibilità di convocare o meno la reclamante. Chi desidera essere udito lo deve chiedere in modo chiaro ed inequivocabile. Ciò premesso, il reclamo merita accoglimento. Nessun dubbio sulla dinamica e sulla volontarietà del gesto. Deve però rilevarsi che, sebbene il Direttore di Gara non debba mai essere toccato in alcun modo, la spallata – data in corsa – non avesse intenzioni creare nocumento al D.G., come in effetti non lo ha creato. Si ritiene, pertanto, che quanto occorso all’arbitro possa essere assimilato ad una leggera spinta senza conseguenze. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al sig. Mainardi Giulio al 05.03.2005. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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