COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 16/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE AMATORIALE 068/05-cr. Reclamo della soc. Bar liceo avverso dec. G.S Pistoia . Squalifica PARLANTI Andrea fino al 24.01.2005. (C.U 18 del 24.11.2004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 24 del 16/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE AMATORIALE 068/05-cr. Reclamo della soc. Bar liceo avverso dec. G.S Pistoia . Squalifica PARLANTI Andrea fino al 24.01.2005. (C.U 18 del 24.11.2004) Con atto motivato e formalmente corretto , la soc. Bar liceo, eccepisce dinanzi a questo collegio , la decisione assunta nei confronti del calciatore Parlanti , dal G.S di Pistoia chiamato a pronunciarsi in merito alla gara bar Liceo – F.B.I del 16.11.2004. Il reclamo non puo’ essere preso in esame perche’ non sottoscritto. La sottoscrizione e’ requisito essenziale e necessario per la validita’ del reclamo , il quale, se ne e’ privo , e’ da considerarsi tamquam non esset. Con l’ovvia conseguenza che da esso non possono derivare gli effetti giuridici che gli sono propri P.Q.M La Commissione dichiara inammissibile il reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa.
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