COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 056/05-Gl..- Reclamo della Polisportiva Sorgenti Labrone avverso la decisione del G.S. Regionale Toscana in ordine al risultato della gara Antignano -Sorgenti Labrone (2-1) del 24/10/2004. C.U 18 del 11.11.2004

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 056/05-Gl..- Reclamo della Polisportiva Sorgenti Labrone avverso la decisione del G.S. Regionale Toscana in ordine al risultato della gara Antignano -Sorgenti Labrone (2-1) del 24/10/2004. C.U 18 del 11.11.2004 Per comodità espositiva si riporta integralmente la decisione del G.S. Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.16 del 28.10.2004; -la Pol. Sorgenti Labrone propone reclamo avverso la regolarita' della gara disputata ad Antignano (Livorno) il 24 ottobre 2004 con l'A.S. Antignano nell'ambito del Campionato di 1' Categoria, conclusasi con il punteggio di 2 a 1; premesso che l'avversaria aveva disatteso l'obbligo di impiegare per l'intera durata dell'incontro almeno tre calciatori appartenenti a prestabilita fascia di eta' (due nati dal 1.1.1984 in poi ed uno dal 1.1.1983), la reclamante chiede che venga inflitta all 'A.S. Antigano la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3. Tanto premesso, rileva il G.S. che il reclamo e' infondato. Risulta da gli atti ufficiali che l'A.S. Antignano al 1' ed al 12' del s.t. effettuo' due sostituzioni ininfluenti agli effetti del presente reclamo e del rispetto della normativa sull'utilizzazione di calciatori ''giovani '' e che al 34' del s.t. sostitui' il calciatore n.3 Benetti Simone (nato il 1'.12.1979)(e non Domenici Matteo come asserito dalla Pol. Sorgenti Labrone) con il n.16 Di Cocco Davide (nato il 14.7.1985). Risulta quindi evidente che l'odierna societa' reclamata ha sempre correttamente adempiuto all'obbligo regolamentare che sancisce la contemporanea presenza per tutta la durata dell'incontro di almeno tre calciatori appartenenti ad una prestabilita fascia di eta'. Il rigetto del reclamo comporta l'addebito della tassa. Per questi motivi il G.S. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Sorgenti Labrone di Livorno e dispone l'addebito della tassa di reclamo. La reclamante, in sede di gravame avanti alla C.D., ripropone integralmente quanto evidenziato in sede di giudizio di primo grado. La C.D. ha provveduto a richiedere all’arbitro della gara un supplemento di rapporto per quanto concerne le sostituzioni effettuate dalla società Antignano e lo stesso, ha confermato quanto già scritto nel primo rapporto di gara, ovvero che al 34’ del secondo tempo è uscito il calciatore n.3 Benetti Simone ed è stato sostituito dal calciatore n.15 Luchini Lorenzo. Allo stato pertanto non può trovare accoglimento la tesi della reclamante che individua nel calciatore sostituito il n.2 Domenici Matteo in quanto, dagli atti ufficiali, il citato non pare sia stato sostituito, risultando invece sostituito il n.3 Benetti Simone. Stante la prova privilegiata conferita alle dichiarazioni dell’arbitro nonché ai documenti ufficiali, il reclamo deve essere respinto. La reclamante, in sede di richieste istruttorie, denota comunque una scarsa conoscenza del diritto sportivo, in quanto richiede l’audizione dell’arbitro, perché venga messo a confronto con altri soggetti, nonché una prova testimoniale sui fatti. Orbene, in primo luogo occorre evidenziare come l’audizione dell’arbitro sia atto esclusivamente riservato alla decisione dell’Organo Giudicante e per tale motivo escluso dalla disponibilità delle parti, ma soprattutto come sia espressamente vietato il confronto fra arbitro e società, intesa come tesserati in genere e come sia altresì inammissibile la prova testimoniale. Pertanto anche sul punto le richieste della reclamante non possono trovare accoglimento. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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