COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 065/05-sa.Impugnazione del Viola Club Romito avverso la squalifica del giocatore Sig.Casini Michele inflitta dal G.S. provinciale di Pisa , fino al 31 maggio 2005 ( Com. Uff. n. 19 del 25 novembre 2004).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 065/05-sa.Impugnazione del Viola Club Romito avverso la squalifica del giocatore Sig.Casini Michele inflitta dal G.S. provinciale di Pisa , fino al 31 maggio 2005 ( Com. Uff. n. 19 del 25 novembre 2004). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la revoca o la attenuazione della sanzione come sopra inflitta al proprio giocatore, Sig. Casini Marco, che il G.S. provinciale di Pisa aveva così motivato: "Espulso per offese al D.G., alla notifica del provvedimento lo colpiva alla mano facendogli cadere il cartellino. Veniva allontanato grazie all´intervento di altri giocatori. Fra il primo ed il secondo tempo dagli spogliatoi minacciava il D.G."- Deduceva la reclamante che la decisione in questione è erronea in quanto l´arbitro (e di conseguenza il Giudice) sono incorsi in uno scambio di persona attribuendo al Casini una condotta indebita in realtà posta in essere dal compagno di squadra, SOLDANI Matteo. Entrava comunque nel merito dei fatti descrivendoli con portata tali da consentire, comunque, una attenuazione della squalifica giudicata sproporzionata L´arbitro chiaramente aveva descritto, nel rapporto, l´accaduto secondo gli addebiti poi recepiti dal Giudice sportivo.- Nel supplemento di rapporto, quivi inoltrato, oltre a ribadire la dinamica come sopra descritta, il DG in effetti ha ammesso - dopo la lettura del reclamo della Società - che è incorso in uno scambio di individuazione delle persone interessate " ...faccio presente che per un errore di trascrizione sul taccuino di gara, ho effettivamente invertito le posizioni dei due calciatori da me espulsi. Conseguentemente il N. 2 Casini Michele è da intendersi espulso per fallo da ultimo uomo ( e non il N. 4 come erroneamente riportato sul rapporto ), mentre il N. 4, Soldani Matteo è stato espulso per il comportamento offensivo ed irriguardoso nei miei confronti ... ". Conclamata detta situazione deve immediatamente provvedersi alla revoca della sanzione inflitta al tesserato Casini ( che comunque ha già scontato una giornata di squalifica attribuita al SOLDANI - cfr. CU n. 19 del 25.11.04) e sul conto di quest´ultimo rimettere gli atti al Giudice Sportivo di primo grado, affinché, preso atto che la vicenda indebita principale è da ascriversi al SOLDANI medesimo si pronunci in merito ( delibazione questa che, allo stato, questa CD non può fare alla luce dei principi generali del sistema disciplinare, se non privando l´interessato di un grado di giudizio ). P.Q.M. Accogliendo il reclamo, revoca - con decorrenza immediata - la sanzione inflitta al giocatore CASINI Michele. Dispone la trasmissione degli atti al competente Giudice Sportivo di primo grado per le Sue determinazioni in ordine alla posizione di SOLDANI MATTEO. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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