COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE 061/05 -gc. Reclamo presentato dal F.C. Esperia Viareggio avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato la sig.ra Benenati Ilona per 6 giornate. C.U. N° 19 del 18.11.2004.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE 061/05 -gc. Reclamo presentato dal F.C. Esperia Viareggio avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato la sig.ra Benenati Ilona per 6 giornate. C.U. N° 19 del 18.11.2004. Il Giudice Sportivo Regionale squalificava la tesserata Benenati Ilona per 6 giornate poiché espulsa per doppia ammonizione alla notifica offendeva il D.G.. Uscendo dal campo dava un calcio alla panchina e alla rete contenente i palloni facendoli rotolare in campo. Una volta raggiunto il recinto spogliatoi si rifiutava di entrarvi reiterando le offese. Avverso tale decisione propone reclamo l’Esperia Viareggio richiedendo in buona sostanza una mitigazione della sanzione; l’arbitro avrebbe mal interpretato la condotta della tesserata, condotta che comunque viene sostanzialmente confermata dalla reclamante, anche se con sfumature più attenuate. Conclude con la richiesta di audizione personale. Questo Collegio richiedeva all’arbitro il supplemento di rapporto, ma nessuna risposta perveniva da parte del Direttore di Gara. All’udienza odierna la società, convocata, non si presentava, avendo peraltro avuto l’apprezzabile riguardo di avvisare telefonicamente della propria assenza. Il reclamo merita accoglimento. Fermo restando l’orientamento consolidato di questo Collegio nel valutare con maggiore severità i comportamenti irregolari dei tesserati nel calcio a 5, si ritiene che quanto commesso dalla Benenati, ancorché si tratti di vari episodi di diversa natura e consecutivi, possa essere compatibile con una sanzione lievemente inferiore. L’assenza del supplemento di rapporto, poi, non consente al Collegio di avere ulteriori elementi a favore o contro la società reclamante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica alla sig.ra Benenati Ilona a 5 giornate. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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