COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 073/05-rg.Reclamo della A.S. Mobilieri Ponsacco Calcio avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Biggi Daniele per quattro gare effettive. C.U. n. 21 del 2/12/2004.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 25 del 23/12/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
073/05-rg.Reclamo della A.S. Mobilieri Ponsacco Calcio avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Biggi Daniele per quattro gare effettive. C.U. n. 21 del 2/12/2004.
Il calciatore Biggi Daniele è stato squalificato per quattro gare effettive per aver sputato sul volto ad un giocatore avversario.
Propone reclamo la società in oggetto la quale, nel confermare e condannare il gesto del proprio tesserato,sottolinea come il medesimo sia stata la conseguente reazione a tutta una serie di falli subiti dai giocatori avversari ed in particolar modo ad una gomitata subita in pieno volto. Pertanto la reclamante chiede che venga riconosciuta l’attenuante delle provocazioni subite dal proprio tesserato con la conseguente riduzione della squalifica comminata dal G.S.
L’arbitro nel supplemento di rapporto di gara afferma di non aver ravvisato un particolare clima di provocazione da parte della squadra avversaria del Ponsacco e che i falli di gioco sono stati posti in essere da entrambe le squadre.
In particolar modo sottolinea che ne lui ne i suoi assistenti hanno visto la gomitata che il giocatore in questione dice di aver ricevuto. Conferma,invece, l’avvenuta gomitata.
Questa C.D. esaminati gli atti che confermano il gesto addebitato al giocatore Biggi Daniele, non ritiene che sussistano i margini per una diminuzione della sanzione. Tale considerazione scaturisce non solo dalla lettura del supplemento del rapporto di gara ma anche dalla quantificazione della sanzione reclamata che appare già generosa rispetto ai fatti ascritti al giocatore.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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