COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 021/05-pv. Oggetto: Reclamo della Società Istia D’Ombrone avverso alla squalifica del calciatore Fierro Roberto fino al 12/02/2005 (C.U. n.10 del 13/10/2004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 021/05-pv. Oggetto: Reclamo della Società Istia D’Ombrone avverso alla squalifica del calciatore Fierro Roberto fino al 12/02/2005 (C.U. n.10 del 13/10/2004) Il reclamo, proposto dalla società in oggetto, attiene alla decisione del G.S. applicata con riferimento agli avvenimenti accaduti nel corso della competizione disputata in data 6/10/2004 contro l’Unione Sportiva Arcille “Espulso per somma di ammonizioni alla notifica si avvicinava al D.G. porgendogli la mano in segno di saluto ma iniziava a stringerla in maniera energica e continuata tanto da provocare momentaneo dolore all’arto del D.G.; quindi poneva in atto una banale sceneggiata simulando di avere subito la stretta di mano del D.G. che a suo dire gli avrebbe provocato dolore, di poi si allontanava continuando nella finzione”. Ricorre l’impugnante articolando la difesa su tre punti: § Contesta il valore probatorio degli elementi valutati dal giudice di prime cure eccependo che il citato “supplemento” arbitrale reca data successiva a quella dell’incontro e pertanto ne chiede l’inutilizzabilità. § Contesta la dinamica dei fatti asserendo che il giocatore avrebbe riportato conseguenze fisiche allegando certificato medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale Misericordia di Grosseto datato 6 ottobre 2004 che attesta “In base alla visita da me effettuata risulta affetto da: trauma mano dx” con prognosi di 4 giorni. § Rileva comunque l’eccessività della sanzione applicata ritenendo la stessa sproporzionata ai fatti dedotti nella motivazione del G.S.. Per tali ragioni la Società conclude per la revoca della sanzione o, in via subordinata per una riduzione nella misura minima prevista dal regolamento per la somma di ammonizioni, chiedendo comunque l’applicazione della sanzione a giornate e non a tempo. All’udienza del 21 dicembre 2004 la società, che aveva richiesto formalmente di essere sentita dalla C.D, sebbene regolarmente convocata, non si presentava, e pertanto, data lettura del supplemento arbitrale, il reclamo veniva ritenuto in decisione. Occorre preliminarmente rilevare la distinzione tra l’allegato al rapporto di gara - si tratta di un foglio spillato e firmato dal D.G. il quale non trova, all’interno del documento fornito dalla Federazione, lo spazio “fisico” necessario per trascrivere le sue opportune indicazioni - ed il supplemento - che viene richiesto dagli Organi di Giustizia Sportiva “ad adiuvandum” per chiarire il quadro fornito dall’originario rapporto. Sottolineando che non vi è alcun obbligo da parte del D.G. di compilazione integrale del rapporto di gara nella contestualità della partita (salvo il dovere di tempestivo deposito per le incombenze amministrative ed eventualmente giudiziarie), non riveste alcun pregio il fatto che l’arbitro abbia titolato erroneamente “supplemento” l’allegato al rapporto né incide sulla sua piena utilizzabilità. Il G.S. dunque, nel rispetto delle norme sportive che ne autorizzano il valore probatorio, ha quindi utilizzato il rapporto di gara (ed i relativi allegati), principe tra le prove sportive, per l’esatta ricostruzione del fatto come peraltro sottolineato in una recente decisione di questa C.D. (Cfr Reclamo dell’allenatore dell’Unione Sportiva Alberoro nel C.U. n.23 del 10.12.2004). A tale conclusione giunge correttamente (quanto inopportunamente trattandosi di materia di esclusiva competenza della Giustizia Sportiva) anche lo stesso D.G. il quale conferma dettagliatamente, all’interno del supplemento, gli avvenimenti dedotti nel Rapporto. Per quanto attiene alla dinamica dei fatti appare francamente inverosimile che il D.G. abbia nutrito nei confronti del giocatore un ingiustificato livore che lo avrebbe indotto a compiere il gesto incriminato; livore che appare invece decisamente più attribuibile al calciatore Fierro Roberto, espulso al 43esimo del secondo tempo, anche in considerazione della circostanza che la squadra d’appartenenza, in casa, aveva subito nei cinque minuti precedenti le reti della sconfitta. Rileva inoltre che il D.G. ha correttamente descritto nei dettagli quanto avvenuto in campo compresa la lamentata lesione al dito mignolo; nel certificato prodotto non si fa però riferimento alcuno ad un trauma al dito con ciò non fornendo alcuna certezza in ordine alla riferibilità del presunto trauma alla mano con la stretta de quo. Appare inoltre curioso che un certificato di un Pronto Soccorso, cioè di una struttura pubblica, non rechi alcuna carta intestata, intestazione che invece, per legge, è prescritta persino nei confronti dei certificati rilasciati dal sanitario libero professionista. Altrettanto singolare è che dal certificato sembra che la diagnosi sia oggettiva (elemento raro considerata la pluralità di certificati contenenti parole come “riferisce dolorabilità…”) senza che vi sia minima indicazione dell’elemento diagnostico obiettivo (accertamenti clinici di vario tipo) o del riscontro concreto (ematomi, lividi, escoriazioni…). Per quanto attiene infine alla richiesta di attribuire a giornate e non a tempo la sanzione, costante giurisprudenza in tema, conforta la quantificazione in giornate per quanto attiene alle violazioni di modesta entità riservando, come nel caso di specie, alle sanzioni più gravi la maggiore afflittività della squalifica a tempo. Le sanzione risulta pertanto corretta, adeguata e contenuta nei minimi edittali. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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