COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 7/1/2005 Delibere della Commissione Tesseramenti Comunicato Ufficiale n. 14/D stagione sportiva 2004/2005 RECLAMO DEI SIG.RI MAGI CLAUDIO E CASINI MARZIA PER OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE MAGI MASSIMILIANO IN FAVORE DELL’U.S. MARCIANO.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 7/1/2005 Delibere della Commissione Tesseramenti Comunicato Ufficiale n. 14/D stagione sportiva 2004/2005 RECLAMO DEI SIG.RI MAGI CLAUDIO E CASINI MARZIA PER OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE MAGI MASSIMILIANO IN FAVORE DELL’U.S. MARCIANO. Con reclamo del 18/9/04 Magi Claudio e Casini Marzia nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul proprio figlio minore Magi Massimiliano proponevano reclamo alla Commissione Tesseramenti chiedendo l’annullamento del tesseramento di detto figlio in favore della U.S. Marciano. A sostegno del reclamo Magi Claudio deduceva di non avere mai sottoscritto la richiesta di tesseramento del proprio figlio in favore dell’U.S. Marciano, sottoscrizione necessaria ai sensi della normativa federale benche non fosse più coniugato con Casini Marzia madre del giocatore in questione. Deduceva inoltre che dal canto suo, la madre del calciatore aveva sottoscritto la richiesta di tesseramento con la convinzione che si trattava di semplice assunzione di responsabilità da parte del genitore in caso di infortuni, fermo restando che il calciatore stesso sarebbe stato libero al termine della stagione calcistica 2003/04. Il reclamo è inammissibile. Osserva la Commissione che i reclamanti non hanno provato in questa sede di avere trasmesso alla società controinteressata copia del reclamo come previsto dall’art. 29 n. 5 del Codice di Giustizia Sportiva. Ai sensi del successivo n. 9 del medesimo art. 29 l’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo. Comunque il reclamo sarebbe infondato nel merito. Infatti la stessa circolare del 7.11.88 che impone l’obbligo alla firma di entrambi i genitori per il tesseramento di calciatori minori, prevede l’eccessione a tale regola in caso di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e di affidamento del figlio ad uno dei genitori. Nel caso in esame, come documentato dallo stato di famiglia in atti, il calciatore in questione vive con la sola madre, mentre lo stesso padre dichiara di non essere più coniugato con la madre. Deve dunque presumersi che il figlio minore sia affidato alla madre, e non vi sia quindi la necessità della firma del padre ai fini della validità del tesseramento. In ordine all’asserita ignoranza del significato del modulo sottoscritto dalla madre, basterà ricordare il principio generale secondo cui la modulistica federale ha proprio la funzuone di dare certezza e valore alle situazioni dalle stesse previste, per cui la sottoscrizione di un modulo federale implica necessariamente tutti gli effetti che ne derivano ai fini federali indipendentemente da quanto ritenuto dal firmatario. Il reclamo va comunque, come detto, dichiarato inammissibile. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it