COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 094/05-cr. Reclamo della U.S Cutiglianese avverso esito gara Cutiglianese – Anchione del 05.12.2005 (risultato 1 – 2 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 094/05-cr. Reclamo della U.S Cutiglianese avverso esito gara Cutiglianese – Anchione del 05.12.2005 (risultato 1 – 2 ) Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la U.S Cutiglianese chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato sostenendo che , alla gara abbiano partecipato i calciatori RICCI Frediano e PISANI Simone schierati dalla soc. Anchione malgrado non tesserati Controdeduce la soc. Anchione , chiedendo il rigetto del gravame in quanto inviato erroneamente al Giudice Sportivo e non alla commissione disciplinare come stabilito dall’art 42 comma 3 C.G.s. Il Reclamo e’ fondato e deve essere accolto Preliminarmente occorre ancora una volta ricordare , come ormai da anni , sia consolidata e ratificata , la convertibilita’ degli atti per cui giusta la trasmissione degli stessi da parte del G.S dichiaratosi incompetente (C.U 24 del 23.12.2004 ) Nel merito come opportunamente comunicato dall’Ufficio tesseramenti del C.R.Toscana , i due calciatori , alla data di svolgimento della gara , risultavano non piu’ tesserati per la soc. Anchione avendo gli stessi richiesto ed ottenuto lo svincolo per decadenza di tesseramento secondo quanto previsto dall’ art. 32 N.O.I.F (svincolo per limiti di eta’) P.Q.M La C.D , accoglie il reclamo ed in applicazione del disposto di cui all’art. 12 comma 5 C.G.S infligge alla soc. Anchione la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3. inoltre infligge ai calciatori Ricci Frediano e Pisani Simone UNA giornata di squalifica ( da scontarsi quando dovessero ritesserarsi) , al sig.Lenzi Luca, quale accompagnatore ufficiale la inibizione fino al 13 febbraio 2005 ed alla societa’ l’ammenda di 300,00 Euro. Ordina la restituzione della tassa
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