COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 095/05-cg.Reclamo presentato dall’A.S. Unione 2001 Massaciuccoli avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il sig. Mannini Daniele per 2 mesi. C.U. N° 23 del 10.12.2004

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 095/05-cg.Reclamo presentato dall’A.S. Unione 2001 Massaciuccoli avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il sig. Mannini Daniele per 2 mesi. C.U. N° 23 del 10.12.2004. Il Giudice Sportivo Regionale squalificava fino al 10.02.2005 il sig. Mannini Daniele, per aver tolto dalle mani dell’arbitro il taccuino e i cartellini, gettandoli a terra. Il fatto accadeva nel corso dell’incontro Unione 2001 – Tirrena Ronchi del giorno 05.12.2004. Con il reclamo proposto la società richiede una mitigazione della sanzione inflitta. Il gesto del Mannini, ad avviso della reclamante, sarebbe stato un gesto istintivo di “protezione” nei confronti delle decisioni che il D.G. stava per assumere. Nessuna intenzione ostile vi era nel comportamento del tesserato e la caduta dei cartellini sarebbe andata oltre le intenzioni dell’incolpato. Conclude suggerendo alla Commissione un supplemento di rapporto dell’arbitro e rendendosi disponibile ad un’audizione personale. Osserva preliminarmente il Collegio come la richiesta di un supplemento di rapporto al D.G. è atto istruttorio discrezionale di questo Collegio, che ad ogni buon conto è prassi richiedere per poter effettuare una valutazione il più precisa possibile. In merito alla disponibilità della società e del Mannini ad essere sentita, il Collegio evidenzia ancora una volta come la richiesta di audizione – ove vi sia effettiva volontà in tal senso della reclamante (e non di altri) - debba essere effettuata senza incertezze. La Commissione convoca i reclamanti ove questi lo richiedano espressamente ed inequivocabilmente. Diversamente, il Collegio decide per tabulas o tramite gli altri mezzi istruttori consentiti dalle Carte Federali. Ciò premesso, il reclamo non merita accoglimento. Sulla dinamica dei fatti non vi è alcun dubbio, così come non vi è incertezza sulla volontarietà del gesto del Mannini, ribadita nel supplemento di rapporto arbitrale. In merito alla congruità della sanzione, il Collegio ritiene che il gesto sia da assimilarsi fra quelli altamente irriguardosi nei confronti dell’arbitro, più che ad un atto violento verso lo stesso. Ne consegue che la misura della sanzione comminata dal primo Giudice appare equa e ben calibrata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Ordina l’incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it