COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 034/05-cr.Reclamo della U.S Etruria Policiano avverso dec. Del G.S provinciale di Arezzo . Esito gara Etruriagabos – Policiano del 24.10.2004 ( gara persa ad entrambe per rissa) . C.U 12 del 27.10.2004.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 13/01/2005 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 034/05-cr.Reclamo della U.S Etruria Policiano avverso dec. Del G.S provinciale di Arezzo . Esito gara Etruriagabos – Policiano del 24.10.2004 ( gara persa ad entrambe per rissa) . C.U 12 del 27.10.2004. Il giudice Sportivo di primo grado , letto il referto della gara in oggetto , nel quale l’arbitro riferiva di aver dovuto sospendere definitivamente la gara al 41° del primo tempo a seguito di una rissa a cui avevano preso parte un numero di calciatori , tale da far venire meno il numero minimo per il proseguimento dell’incontro ( sette ) , decideva di infliggere alle due squadre la punizione sportiva della perdita dell’incontro secondo quanto previsto dallart. 12 comma 2 c.g.s. con l’aggiunta delle sanzioni accessorie previste. La U.S Etruria Policiano , definendo la motivazione di primo grado “ carente” “illogica” “contraddittoria” e “ fondata su referto arbitrale privo di prova legale “ , chiede un riesame dei fatti che , a suo dire , si sono svolti in maniera completamente diversa da come rappresentati . Chiede altresi’ di essere udita in fase di discussione del reclamo. In particolare sostiene la reclamante , che nessuno dei propri atleti ha partecipato alla rissa , ma quanto accaduto ( un semplice alterco fra due calciatori) , avrebbe fatto si che , un estraneo , sostenitore della Etruriagabos , fosse entrato in campo e solo per tutelare la propria incolumita’ alcuni suoi tesserati , si sarebbero diretti verso quest’ultimo creando un po’ di parapiglia che comunque finiva nel giro di pochi secondi tanto da poter riprendere il gioco in condizioni pressoche’ normali . Conclude chiedendo la vittoria addebitando all’avversaria ogni resposabilita’ dell’accaduto ed in ipotesi la ripetizione dell’incontro. Niente ha controdedotto la Etruriagabos malgrado ritualmente avvisata- Nella seduta del 10.12.2004 , veniva ascoltato il rappresentante della societa’ , opportunamente delegato , il quale ribadiva le tesi espresse nel reclamo e precisava che ogni addebito andava mosso alla soc. Etruriagabos , in quanto i propri tesserati si erano difesi dall’aggressione di due energumeni entrati indebitamente in campo. Il reclamo e’ infondato e merita di essere respinto. Preliminarmente occorre ricordare , per l’ennesima volta , che nel giudizio sportivo , gli atti ufficiali che fanno fede e piena prova , sono il rapporto di gara e gli eventuali supplementi . Nel caso di specie , gia’ il referto era esaustivo degli avvenimenti occorsi , ma , con il supplemento inviato a richiesta del collegio , l’arbitro fuga anche quei pochissimi residuali dubbi sui fatti occorsi. Nel supplemento , il D.g , conferma che la rissa e’ stata generale ed ha visto coinvolti un numero tale di calciatori , da lui , puntualmente identificati attraverso il numero di maglia , Tale da rendere impossibile il proseguimento dell’incontro . A questo proposito giova ricordare che la rissa consiste in una generalizzata colluttazione che determina l’eccitazione degli animi dei litiganti , mossi tutti dallo spirito di aggredire e di offendersi , oltre che allo scopo di difendersi reciprocamente. Una volta accertata la verificazione di una rissa ( ed in questo caso gli atti ufficiali sono chiari) , e’ del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine , infatti , se l’interruzione anticipata della gara ha avuto causa non gia’ per un semplice diverbio fra calciatori , ma in una vera e propria rissa , la responsabilita’ di questa va individuata nel fatto di avervi partecipato , non gia’ nell’averla provocata. P.Q.M La C.D respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa.
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