COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/1/2005 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 90/2004 – cc. Reclamo proposto dalla F.C.U. 98 in ordine alla omologa della gara disputata da detta squadra contro l’ U.S. Pontedera 1912 in data 19/12/2004, conclusasi con il punteggio di 2 a 1 a favore del Pontedera.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/1/2005 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 90/2004 - cc. Reclamo proposto dalla F.C.U. 98 in ordine alla omologa della gara disputata da detta squadra contro l’ U.S. Pontedera 1912 in data 19/12/2004, conclusasi con il punteggio di 2 a 1 a favore del Pontedera. Tempestivamente reclamando la F.C.U. 98 chiede vedersi applicata, nei confronti della U. S Pontedera 1912, la sanzione della perdita della gara per 0 – 3 avendo detta squadra utilizzato il calciatore Luperini Massimiliano che si trovava in posizione di tesseramento irregolare. Motiva tale irregolarità con l’avere il calciatore, nel corso della stagione 2004/2005 sottoscritto tesseramento con la A.C. Palazzolo 1913, società del settore professionistico in quanto militante nel campionato di serie C/2, e, successivamente - rescisso il contratto con detta società - essersi tesserato per la U.S. Pontedera 1912. A sostegno della richiesta la reclamante cita l’art. 117, comma 4, delle NOIF riportandone integralmente il testo. Il reclamo veniva, nel rispetto delle formalità previste, inviato alla controparte che non ha, comunque, controdedotto. La Commissione, nell’ambito della necessaria istruttoria, ha chiesto all’Ufficio Tesseramenti del C.R.T.., al quale compete istituzionalmente il compito di tesserare i calciatori e quindi di verificarne la legittimità dello status, di conoscere la posizione del calciatore Luperini in ordine alla gara disputata dalla Società reclamante contro l’U.S. Pontedera. In data 11 gennaio u.s. detto Ufficio ha fatto pervenire specifica comunicazione attestante che il calciatore in questione “ risulta regolarmente tesserato per la Società U.S.Pontedera 1912 con decorrenza 18.12.2004 ” con la conseguenza che il Luperini aveva pieno titolo a partecipare alla gara del 19/12/2004 stante il disposto del 5 comma dell’art. 39 delle N.O.I.F.. Rileva a tal proposito ancora detto Ufficio che il tesserato risultava alla data del 1 luglio 2004 svincolato. In ogni caso la partecipazione del calciatore Luperini è legittimata dal C.U. n. 169/A con il quale la L.N.D., trattando tra l’altro” ..i trasferimenti fra società del settore dilettantistico e tra queste e società del settore professionistico…” ha affermato che : le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire : - da giovedì 1° luglio a venerdì 31/12/2004 ( ore 13,00). P.Q.M. la Commissione, avendo appurato la regolarità del tesseramento delibera di respingere il reclamo disponendo l’incameramento della tassa ad esso relativa.
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