COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/1/2005 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 052/05-Rn.Reclamo Us Ponte Buggianese Avverso Esito Gara Ponte Buggianese-Maliseti Del 7114 Campionato Prima Categoria

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 20/1/2005 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 052/05-Rn.Reclamo Us Ponte Buggianese Avverso Esito Gara Ponte Buggianese-Maliseti Del 7114 Campionato Prima Categoria Propone rituale reclamo la U.S. Ponte Buggianese riguardo all’esito gara in oggetto terminata in pareggio 2-2 chiedendo l’assegnazione della vittoria a tavolino per 3-0. Assume la reclamante la irregolare posizione in campo del calciatore del Maliseti Viti Stefano, il quale, a dire della reclamante, sarebbe stato espulso all’89° della gara Maliseti-Santacrocese della giornata precedente, e, secondo l’automatismo della squalifica non avrebbe potuto scendere in campo la giornata successiva nella gara il cui esito si impugna. Assume altresì la reclamante che nel rapporto della gara in cui sarebbe stato espulso il Viti, non vi sarebbe traccia di tale espulsione, per errore di trascrizione fattane dall’arbitro dell’incontro, il quale avrebbe riportato la espulsione del n° 8 Rossi anziché, correttamente, quella del Viti, e ciò sarebbe confermato dal fatto che il n° 8 Rossi (capitano), risultava dal rapporto medesimo essere stato sostituito al 65° da altro calciatore, in quel frangente la fascia di capitano sarebbe passata al n° 11 Imbriano (vicecapitano), anch’egli sostituito al 75°, e per effetto di tale sostituzione passata poi al Viti fino alla sua espulsione. Tali argomentazioni venivano ribadite dalla reclamante in sede di audizione personale all’udienza 1415. La C.D. esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. La ricostruzione dei fatti effettuata dalla reclamante è sicuramente suggestiva e trae naturalmente origine da un vistoso errore dell’arbitro nella redazione del rapporto di gara. Infatti un errore da parte dell’arbitro vi è sicuramente stato, o nell’annotare la sostituzione o nell’annotare l’espulsione a carico del medesimo calciatore del Maliseti, signor Rossi, il quale, se sostituito non poteva certamente essere espulso venticique minuti più tardi. L’arbitro nel supplemento di rapporto non può che ammettere la discrepanza esistente nel proprio rapporto e quindi il proprio errore, chiarendo però di ritenere errata la trascrizione della sostituzione, e non quella della espulsione, ricordando distintamente di aver espulso il capitano della squadra all’89°. Evidentemente il fatto che l’arbitro ricordi di aver espulso il capitano coinciderebbe con la versione dei fatti fornita dalla reclamante laddove si sostiene che il Viti al momento dell’espulsione, per effetto della sostituzione del capitano e del vice capitano, era divenuto a sua volta destinatario della fascia. Ma tale è, e resta, una versione di parte, non suffragata da riscontri obiettivi ed aventi natura di prova privilegiata, e non ha all’interno di tali atti nemmeno un riscontro indiziario. Di tali passaggi della fascia di capitano infatti non si rinviene traccia nel rapporto di gara e la mancanza dell’annotazione di tali passaggi assume valenza determinante nel ritenere esatta la versione fornita dall’arbitro nel supplemento, sì che gli unici elementi di prova che possono essere presi in considerazione rimangono gli atti gara che, ancorché viziati da un errore di compilazione, rimangono fermi, con la precisazione effettuata nel supplemento nel ritenere espulso all’89° il calciatore Rossi e non il calciatore Viti. A seguito del rapporto gara nel C.U. veniva pertanto squalificato per una gara il Rossi, il quale correttamente non prendeva parte alla gara impugnata, gara alla quale prendeva regolarmente parte il Viti Stefano avendone titolo poiché non colpito da sanzione disciplinare alcuna. E’ di tutta evidenza come l’errore di compilazione del rapporto da parte del D.G. abbia indotto la reclamante a presentare reclamo, ma sulla scorta del dettato delle carte federali, ovvero sulla natura di prova privilegiata degli atti di provenienza arbitrale, principio basilare della Giustizia Sportiva, questa C.D. non può che respingere il ricorso. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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