COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/1/2005 COMMISSIONE TESSERAMENTI DELIBERA CALCIO FEMMINILE Comunicato Ufficiale n. 14/D Stagione Sportiva 2004/2005 RECLAMO DELLA A.S. VALDARNO CALCIO FEMMINILE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D. CON CUI SONO STATE SVINCOLATE LE CALCIATRI AGOSTINI ALICE, AGOSTINI LUISA, COVINI MEERA, DI VITO VANESSA, MEOLA FEDERICA E SILVIERI SONIA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/1/2005 COMMISSIONE TESSERAMENTI DELIBERA CALCIO FEMMINILE Comunicato Ufficiale n. 14/D Stagione Sportiva 2004/2005 RECLAMO DELLA A.S. VALDARNO CALCIO FEMMINILE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA L.N.D. CON CUI SONO STATE SVINCOLATE LE CALCIATRI AGOSTINI ALICE, AGOSTINI LUISA, COVINI MEERA, DI VITO VANESSA, MEOLA FEDERICA E SILVIERI SONIA Con atto del 16.10.2004, l’A.S. Valdarno Calcio Femminile ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso il provvedimento del Comitato Regionale Toscana, che aveva dichiarato lo svincolo di alcune (6) sue atlete, facendo presente che tale svincolo non era stato richiesto dalla Società e che, comunque, la competenza non poteva appartenere al Comitato Regionale in quanto l’A.S. Valdarno militava nella Divisione Calcio Femminile Nazionale . Esponeva in fatto che solo casualmente la società era venuta a conoscenza degli svincoli quando, avendo convocato le atlete di cui in epigrafe, non aveva avuto alcun riscontro ed, avendo poi assunto informazioni, aveva appreso che le atlete stesse erano state tesserate dall’AC.F. Rovezzano 90. Esponeva altresì che la Società aveva puntualmente inviato alla Divisione Calcio Femminile la lista delle calciatrici che intendeva realmente svincolare (tra le quali non figuravano quelle interessate dal reclamo) e che la lista inviata al Comitato Regionale era stata compilata artificiosamente, con l’apposizione della firma apocrifa del Presidente della Soc. Valdarno. L’adita Commissione Tesseramenti ha provveduto ad acquisire tutta la documentazione necessaria per pronunziarsi sul reclamo ed ha anche raccolto le dichiarazioni del Presidente della Società reclamante. Sulla base degli atti ricevuti, la Commissione ritiene che non possano sussistere dubbi sulla fondatezza del reclamo, non solo perché lo svincolo è stato dichiarato da un Ufficio incompetente (dal Comitato Regionale anziché dalla Divisione Calcio Femminile), ma anche perché la lista contenente i nomi delle sei calciatrici, poi tesserate dalla Soc. Rovezzano 90, era palesemente sottoscritta da persona a ciò non abilitata, che vi aveva apposto la firma apocrifa del Presidente dell’A.S. Valdarno. La falsità della sottoscrizione emerge “ictu oculi” dalla comparazione con la firma autentica del Presidente Alessandro Pistolesi e trova ulteriore conferma nella constatazione che la lista in esame è stata compilata su carta intestata dalla “Valdarno C.F.” anziché sul modulo abitualmente predisposto dalla F.I.G.C. (che nella fattispecie er già stato trasmesso in data 27.06.2004). Inoltre, non risponde probabilmente ad un errore involontario bensì ad intento truffaldino, il fatto che la lista sia stata inoltrata al Comitato Regionale (come detto, privo di competenza a provvedere) e non alla Divisione Calcio Femminile. Il sospetto che ignoti abbiano agito per favorire l’AC.F. Rovezzano 90, danneggiando la Soc. Valdarno, è avvalorato da quanto dichiarato dal Presidente Pistolesi in sede di audizione e, cioè che i genitori di alcune delle calciatrici svincolate gravitano nell’ambiente della Soc. Rovezzano 90, essendo stati in passato dirigenti dalla Valdarno. In base a tali constatazioni si ritiene opportuno sollecitare l’apertura di più accurate indagini sui fatti che sono all’origine del reclamo, avendo peraltro il Capo dell’Ufficio Indagini già esplicitamente manifestato la disponibilità in tal senso, con la nota a fg. 73. Quanto al merito del reclamo, va detto che consegue da quanto detto, in via logica e normativa, che lo svincolo delle sei calciatrici deve essere dichiarato nullo e privo di effetti: le sei calciatrici devono considerarsi ancora in forza alla Soc. Valdarno C.F. ed i relativi tesseramenti in favore della A.C.F. Rovezzano 90 privi di validità. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla Soc. Valdarno C.F., in persona del Presidente Pistolesi Alessandro, così provvede: 1. dichiara nullo e privo di effetti il provvedimento di svincolo adottato dal Comitato Regionale Toscano in riferimento alle calciatrici Agostini Alice, Agostini Luisa, Cavini Meera, Di Vito Vanessa, Meola Federica e Silveri Sonia e nullo conseguentemente, il tesseramento di queste ultime in favore della A.C.F. Rovezzano 90. 2. Per l’effetto, dichiara valido ed operativo il preesistente tesseramento delle calciatrici predette in favore della A.S. Valdarno Calcio Femminile. 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo alla Società reclamante; 4. Manda alla Segreteria per quanto di competenza in ordine all’esecuzione del presente provvedimento ed, in particolare, per la trasmissione di copia degli atti del reclamo all’Ufficio Indagini della F.I.G.C..
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