COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/1/2005 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 067/05-Rn.Reclamo Del Calciatore Strazzullo Vitale (Spes) Avverso Squalifica Per 6 Mesi Fino Al 2152005 (C.U. N° 20 Del 25112004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/1/2005 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 067/05-Rn.Reclamo Del Calciatore Strazzullo Vitale (Spes) Avverso Squalifica Per 6 Mesi Fino Al 2152005 (C.U. N° 20 Del 25112004) Reclama in proprio il signor Strazzullo Vitale avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione:“ A fine gara metteva con forza le mani sul petto del D.G. e lo spingeva violentemente spostandolo di alcuni metri. Nel contempo rivolgeva all’arbitro grave frase intimidatoria”. Il reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione ammette di aver avuto un comportamento non consono e di aver proferito la frase intimidatoria peraltro non a fine gara ma a gara in corso, sostiene di non aver in alcun modo spinto il D.G., tantomeno violentemente. Sostiene che di tale presunta condotta violenta non si sarebbe accorto nessuno e si dichiara disposto a portare prova testimoniale in proposito. Tali argomentazioni venivano reiterate dallo Strazzullo all’udienza 2115 per la quale, su sua richiesta, era appositamente convocato. La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Per espresso divieto delle norma procedurali del CGS non sono ammissibili prove testimoniali e unica e privilegiata fonte di prova è e rimane il rapporto arbitrale, e, in alternativa, qualora i due atti differiscano in qualche modo, il supplemento di rapporto, ditalchè questa C.D. deve esaminare i fatti accaduti alla sola luce di quanto già oggetto di decisione del primo giudice e, in sede di delibera, ciò che emerge dal supplemento redatto dal D.G. previo esame del reclamo. Orbene il D.G. nel supplemento ribadisce quanto già riportato nel rapporto di gara, confermando la sia lo svolgimento dei fatti sia, in particolare, l’episodio della spinta violenta, portata a fine gara con violenza, ma senza conseguenze fisiche, che, se vi fossero state, avrebbero sicuramente indotto il primo giudice ad infliggere una più grave sanzione. La sanzione comminata appare congrua alla stregua dei fatti già emersi in primo grado e non modificati dal D.G. in questo grado di giudizio, e va quindi confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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