COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/1/2005 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA ——Deferimento da parte del Presidente del C.R. Toscana del sig. Fedi Giancarlo e dell’U.S. Ramini per violazione dell’art. 1 e dell’art. 2 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/1/2005 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA ------Deferimento da parte del Presidente del C.R. Toscana del sig. Fedi Giancarlo e dell’U.S. Ramini per violazione dell’art. 1 e dell’art. 2 del C.G.S.. Il Presidente del C.R. Toscana deferiva a questa Commissione Disciplinare, ai sensi dell’art. 28 comma 4 lett. b) del C.G.S. il sig. Fedi Giancarlo; il Presidente della U.S. Ramini; la stessa U.S. Ramini per rispondere, i primi due, della violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. per avere, il Fedi, prestato la propria opera di allenatore per le squadre giovanili della U.S. Ramini malgrado tesserato per altra società. Il Presidente della società per essersi avvalso del Fedi quale allenatore della squadra esordiente della società da lui presieduta. La società era deferita per la violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al Presidente. Il deferimento traeva origine dalla segnalazione di altra società sportiva per la quale il Fedi risultava già tesserato. Istruito il fascicolo, e notificato alle parti l’atto di contestazione, la Commissione trattava la vicenda nella sessione odierna. Venivano uditi gli incolpati. Il Presidente della società confermava il fatto addebitato, ma evidenziava la perfetta buona fede, ignorando che il Fedi fosse tesserato per altra società. Lo stesso Fedi sosteneva che essendo passato moltissimo tempo dal tesseramento, questo non avesse più efficacia, precisando di aver già provveduto a richiedere lo svincolo. Udite le parti incolpate, questa Commissione rileva che nessun dubbio vi sia sull’accaduto, che risulta sia per tabulas sia per espressa ammissione della società. Rimane da decidere, quindi, sull’entità della sanzione. Ad avviso del Collegio, nel graduare la sanzione, non si può non tenere conto che la maggiore responsabilità gravi evidentemente sul Fedi, ed in minor misura sulla società ed il suo presidente, ancorché fosse dovere di quest’ultimo accertarsi della esatta posizione del Fedi. In conseguenza di quanto sopra, devono essere congruamente sanzionati sia il Fedi che la società, ed il suo Presidente. P.Q.M. La Commissione Disciplinare commina la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei) al sig. Fedi Giancarlo; la inibizione per mesi 1 (uno) al Presidente dell’U.S. Ramini; l’ammenda di € 50,00 all’U.S. Ramini.
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