COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 3/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 109/05-gc.Reclamo presentato dalla Polisportiva Migliarino avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il sig. Barletta Claudio fino al 07.01.2006. C.U. N° 26 del 07.01.2005.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 3/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 109/05-gc.Reclamo presentato dalla Polisportiva Migliarino avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il sig. Barletta Claudio fino al 07.01.2006. C.U. N° 26 del 07.01.2005. Il Giudice Sportivo Regionale squalificava per un anno il sig. Barletta Claudio, poiché questi, in reazione, colpiva da terra con calci l’avversario reo di averlo spinto contro la rete di recinzione. Alla notifica della conseguente espulsione, rivolgeva offese all’arbitro e quindi lo colpiva con due forti colpi a mano aperta sul petto che gli procuravano dolore momentaneo. I fatti accadevano nel corso della gara Migliarino – Bellani Cittadellalberone del 03.01.2005. Contro tale decisione reclama la Polisportiva Migliarino, richiedendo una riduzione della sanzione. Nega, la società, che vi fosse un qualsiasi intento violento nei confronti del Direttore di Gara. Afferma che il giocatore ha si reagito al fallo subito, ha senz’altro protestato vivacemente nel confronti dell’arbitro, gesticolando in modo tale – e senza rendersene conto – che possa inavvertitamente aver colpito l’arbitro. Conclude evidenziando che per fatti ben più gravi siano state comminate sanzioni più miti, e si dichiarano disponibili ad essere uditi. Nel supplemento di rapporto richiesto in fase istruttoria da questo Collegio, l’arbitro conferma quanto già descritto con precisione nel primo rapporto. Nel descrivere dettagliatamente le varie fasi che hanno portato all’espulsione, ribadisce che il comportamento del Barletta sia stato posto in essere in piena lucidità e consapevolezza. Preliminarmente, la Commissione ribadisce ancora una volta che la disponibilità ad essere uditi da parte della società non configura una formale richiesta di audizione personale, che deve essere richiesta inequivocabilmente. Per quanto concerne i fatti, appare chiaro e indubbio quanto accaduto. La puntuale descrizione del D.G., sia nel primo che nel secondo rapporto, non lascia margine di incertezza. Il giocatore, dopo aver subito il fallo, ha tenuto sia nei confronti dell’avversario sia nel confronti del D.G. un atteggiamento senz’altro violento; e poiché l’arbitro precisa che da quanto ha fermato il gioco a quando ha estratto il cartellino rosso erano passati due minuti, è evidente che non sia configurabile alcun comportamento accidentale del Barletta. Sull’entità della sanzione, si evidenzia come la acclarata volontarietà del gesto violento, unito al momentaneo dolore subito dell’arbitro, non lasciano margine per una sua riduzione. Il richiamo della società a fatti analoghi sanzionati con squalifiche più miti, oltre ad essere generica, non trova effettivo fondamento nella giurisprudenza di questo Collegio, che per fatti realmente analoghi ha sempre ritenuto congrue sanzioni similari. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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