COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 3/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 083/05-Rn. Reclamo A.S. Montespertoli Avverso Squalifica Per 2 Mesi Fino Al 1622005 Del Calciatore Buzzegoli Guglielmo (C.U. N° 24 Del 16122004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 3/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 083/05-Rn. Reclamo A.S. Montespertoli Avverso Squalifica Per 2 Mesi Fino Al 1622005 Del Calciatore Buzzegoli Guglielmo (C.U. N° 24 Del 16122004) Reclama l’A.s. Montespertoli avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione:“ Per aver preso e strattonato il D.G. per le braccia”. La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione ammette che il proprio calciatore ebbe a prendere l’Arbitro per un braccio durante le fasi concitate succedute all’azione di gioco che aveva visto un proprio compagno di squadra subire un grave infortunio, come peraltro riportato dallo stesso D.G., ma sostiene che tale atteggiamento non era minimamente aggressivo, ma solo volto a richiamare l’attenzione dello stesso arbitro sulle conseguenze dello scontro di gioco. Del resto anche il D.G. nel rapporto di gara descrive l’episodio come “protesta isolata”, senza riferire di alcun dolore conseguente al contatto né di frasi offensive o minacciose del calciatore, il quale peraltro dopo l’espulsione si allontanava senza ulteriori proteste o commenti. Tali argomentazioni venivano reiterate all’udienza 2815 per la quale, su sua richiesta, la reclamante era appositamente convocata. La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo. Il D.G. nel supplemento ribadisce quanto già riportato nel rapporto di gara, confermando che il gesto del Buzzegoli era effettuato in segno di protesta per la concessione del calcio di rigore, e in un secondo momento per richiamare l’attenzione dell’arbitro sull’infortunio del compagno. Peraltro già dal primo rapporto, confermato in questa sede col supplemento, si evince come il Buzzegoli intendesse non già aggredire il D.G. o usargli violenza, ma richiamare la sua attenzione sia sulla decisione tecnica, sia sull’infortunio del compagno, senza offese o minacce. Anche il successivo contegno con il quale il calciatore ottemperava senza commenti o proteste ulteriori all’espulsione fa propendere questa C.D. per un sanzione più mite di quella comminata in primo grado. Resta comunque un fatto che l’arbitro sia stato attinto ancorché senza intento violento e, il contatto fisico non è in alcun caso consentito. La C.D. ritiene quindi adeguata una sanzione di un mese e mezzo di squalifica. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore Buzzegoli Guglielmo fino al 31 gennaio 2005, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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