COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 3/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 057/05-sa. Impugnazione della U.S. AMBRA in ordine all´esito gara: U.S. AMBRA – SANT´ALBINO del 31 ottobre 2004, valida per il campionato di III^ Categoria –

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 3/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 057/05-sa. Impugnazione della U.S. AMBRA in ordine all´esito gara: U.S. AMBRA - SANT´ALBINO del 31 ottobre 2004, valida per il campionato di III^ Categoria - Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo l´annullamento della decisione del Giudice Sportivo provinciale di Arezzo (riportata sul C.U. 15 del 17 novembre 2004) con la quale non si era non omologata la gara in questione con riferimento al risultato conseguito sul campo (4 - 0) e disposta la vittoria per 0 - 3 in favore del Sant´Albino. Secondo detta decisione del primo giudice - sollecitata su reclamo del Sant´Albino - la squadra del U.S. AMBRA sarebbe incorsa nella violazione della normativa concernente l´obbligo dell´impiego, fin dall´inizio e per tutta la durata della gara , di " ... due calciatori giovani fuori quota". Motivava in questa sede la reclamante che la statuizione del primo giudice era da ritenersi non corretta poiché adottata su indicazioni erronee del rapporto di gara, in quanto il DG era incorso in annotazioni non corrispondenti alle sostituzioni, come correttamente effettuate sul campo, sia per attestazioni orarie (qui poco rilevanti) ed in relazione a ben precise indicazioni sulla nota della squadra. In dettaglio, spiegava, anche con allegazioni documentali, che la U. S AMBRA, entrata in campo con tre giovani "in quota", aveva effettuato le seguenti sostituzioni: al 1° st. esce il n. 11 Zampi Luca (in quota: anno 1982), sostituito dal n. 18 ( fuori quota) CIABATTINI Alessio; al 15° st. esce MIGLIORINI Alberto, n. 10 (fuori quota) entra Santagata Marco, n. 17 ( sempre fuori quota); al 28 ° st esce MIGLIORINI Alessio, n. 4 ( fuori quota), entra CAPPELLI Simone n. 13 (in quota: anno 1985); al 35 ° st. esce SAMPIERI Stefano n. 5 ( in quota: 1982), entra PARRINI Franco n. 15 (fuori quota); al 40 ° esce SERENI Lorenzo, n. 8 (fuori quota) entra MECHINI Matteo n. 14 ( in quota anno 1981)...". In sede di audizione orale dinanzi a questa Commissione il Presidente della società reclamante ribadiva che le sostituzione erano avvenute come sopra precisato, e prendeva atto che il supplemento di rapporto del DG non era pervenuto, chiedeva la vittoria assegnata in suo favore con il risultato conseguito sul campo. Il reclamo deve essere ( parzialmente) accolto. Alla luce di dette prospettazioni - ove e se effettivamente riproducenti l´evolversi e le modalità delle sostituzione dell´incontro che interessa - si assevera agevolmente come la squadra della U.S. AMBRA avrebbe mantenuto in campo, in ogni frangente della gara - come da disposto normativo e regolamentare - almeno due giocatori "in quota" ...".- Ciò posto, la Commissione Disciplinare non ritiene certamente erronea la interpretazione offerta del primo giudice della norme disciplinanti la materia e di cui all´art.34, comma 3 delle N.O.I.F. - e, per rinvio ed integrazione dall´allegato N. 1 del C.R.T pubblicato all´inizio della presente stagione - puntualmente richiamate e poste in attuazione, con il dovuto rigore nella gravata decisione. Ciò che difetta - per la piena cognizione del giudice e di questo Collegio - è la certezza che quanto riportato sul referto dell´arbitro "in fatto" non sia frutto di mero errore materiale del DG, il quale, pur assistito da fede privilegiata nelle versioni delle vicende disciplinari, secondo quanto descrive negli atti gara, non di meno, per ciò che concerne l´annotazione di numeri di maglia e di generalità di calciatori sostituiti, può presentare indicazioni non esatte come e se confutate da una puntuale descrizione offerta dalla società qui reclamante . Questa CD ha inteso ricevere dall´arbitro uno specifico supplemento di rapporto al fine di puntualizzare le circostanze che interessano, non essendo stato, peraltro, possibile ottenerlo per il mancato inoltro dello stesso. Alla luce di quanto sopra, in difetto di prova certa dell´una o dell'altra situazione, deve dunque affermarsi la necessità che la gara in questione sia ripetuta, e revocarsi così la sanzione della perdita della gara come applicata dal GS provinciale ai sensi dell´art. 12, comma 5, del CDS. P.Q.M. Accoglie il reclamo della U.S. AMBRA di cui in epigrafe, annulla la impugnata decisione del GS provinciale di Arezzo, con riferimento alla gara U.S. AMBRA - SANT´ALBINO del 31 ottobre 2004, valida per il campionato di III^ Categoria; dispone la ripetizione di detto incontro e restituirsi la relativa tassa alla società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it