COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 3/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 119/05-pv.Oggetto: reclamo dell’Unione Sportiva Careggine avverso alle squalifiche inflitte dal G.S dei calciatori Venanzi Andrea fino al 30/06/2005 e Toni Gionata per tre gare (C.U. n. 25 del 13/01/2005).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 3/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 119/05-pv.Oggetto: reclamo dell’Unione Sportiva Careggine avverso alle squalifiche inflitte dal G.S dei calciatori Venanzi Andrea fino al 30/06/2005 e Toni Gionata per tre gare (C.U. n. 25 del 13/01/2005). Preliminarmente deve osservarsi l’inammissibilità del reclamo per quanto concerne le posizioni dell’allenatore Venanzi Luigi e del dirigente Vecchi Graziano ex art. 41 comma 3 lettera b) del C.G.S., norma che impedisce l’impugnazione delle inibizioni a dirigenti e tecnici contenute nel termine di un mese. Il G.S. applicava le altre sanzioni oggi reclamate con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara disputata in data 8 gennaio 2005 tra la società reclamante e il G.S. Montecarlo con le seguenti motivazioni: per Venanzi Andrea “Per avere colpito con la mano il braccio destro dell’arbitro procurandogli un dolore momentaneo, nel contempo lo offendeva”; per Toni Gionata: “A fine gara chiedeva al D.G. di non trascrivere le ammonizioni ad alcuni calciatori. Sanzione aggravata perché capitano”. Ricorre l’impugnante che, ritenendo eccessive entrambe le sanzioni comminate dal G.S., eccepisce per il Venanzi Andrea l’inesistenza di qualsiasi volontarietà nell’urto tra giocatore e D.G.; il contatto viene attribuito, nella tesi difensiva, esclusivamente all’impeto della corsa con la quale il giocatore si approssimava all’arbitro per chiedere spiegazioni sull’espulsione di un compagno. La reclamante precisa poi, per quanto attiene la posizione del capitano, che lo stesso negli spogliatoi avrebbe semplicemente chiesto scusa per alcuni comportamenti poco ortodossi cercando di riportare un clima di calma e distensione. Conclude quindi per una congrua diminuzione delle squalifiche irrogate. Le affermazioni arbitrali contenute nel rapporto di gara non lasciano però spazio alcuno che possa confortare le ricostruzioni degli avvenimenti riportate dalla società ed anzi appaiono precise nel smentire entrambe le deduzioni fornite sia per quanto riguarda la volontarietà del Venanzi nel colpire la mano del D.G. – l’atteggiamento aggressivo viene confortato anche dalle frasi ingiuriose pronunciate che mal si attagliano ad una semplice richiesta di chiarimenti - sia per quel che concerne il tentativo del capitano di convincere lo stesso a non inserire provvedimenti presi sul rettangolo di giuoco ( “Arbitro può chiudere un occhio…”), tentativo che si pone al di fuori delle fondamentali regole di lealtà imposte dal C.G.S.. Pertanto entrambe le sola sanzioni inflitte dal G.S. appaiono corrette, congrue ed adeguate. P.Q.M. La C.D. dichiara inammissibili i reclami per Venanzi Luigi e Vecchi Graziano ex art. 41 comma 3 lettera b) C.G.S. Respinge entrambi i reclami per i calciatori Venanzi Andrea e Toni Gionata disponendo l’addebito della relativa tassa.
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