COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 3/02/2005 Giudice sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA: S.P. BETTOLLE/POL. MONTECCHIO DEL 23 GENNAIO 2005 (sospesa al 31′ del s.t. sul risultato di 1-0).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 30 del 3/02/2005
Giudice sportivo
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARA: S.P. BETTOLLE/POL. MONTECCHIO DEL 23 GENNAIO 2005 (sospesa al 31' del s.t. sul risultato di 1-0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.29 del 27.1.2005;
-il 23.1.2005, nell'ambito del Campionato di 1' Categoria, l'Arbitro disponeva l'anticipata interruzione della gara, a seguito di un lancio effettuato da un sostenitore ospite, di una palla di neve contenente un sasso che gli procurava conseguenze tali da non permettergli piu' la direzione dell'incontro.
Premesso cio', ricorda questo Giudice Sportivo che a norma dell'art.12 , punto 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ''la societa' ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, e' punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa piu' favorevole...''. Osserva il G.S. che dalla documentazione acquisita agli atti risulta che la sospensione della gara e' stata causata esclusivamente da un sostenitore della Polisportiva Montecchio e come ricorra, pertanto, l'ipotesi prevista dal citato art. 12, punto 1 C.G.S..
Per i suesposti motivi, il G.S. infligge alla Pol. Montecchio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, fermi restando i provvedimenti gia' assunti nei confronti di calciatori, dirigenti e societa' pubblicati sul Com.Uff. n.29 del 27.1.2005. Trasmette gli atti all'Ufficio Indagini per quanto di competenza.
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