COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 3/02/2005 GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 27.- RECLAMO DELL’U.S. ANTELLA 99 AVVERSO REGOLARITA’ GARA ANTELLA 99/ BAGNO A RIPOLI DEL 23.1.2005 (1-2).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 3/02/2005 GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 27.- RECLAMO DELL'U.S. ANTELLA 99 AVVERSO REGOLARITA' GARA ANTELLA 99/ BAGNO A RIPOLI DEL 23.1.2005 (1-2). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. N. 29 del 27.1.2005; -l'U.S. Antella 99 propone reclamo avverso il risultato dell'incontro disputato ad Antella il 23.1.2005 con la Pol. Bagno a Ripoli nell'ambito del campionato di 2' Categoria, conclusasi con il punteggio di 1-2 in favore della societa' ospitata; premesso che l'avversaria aveva disatteso dal 5' al 7' di recupero del secondo tempo l'obbligo di impiegare un calciatore nato dopo il 1.1.1982 e due nati dopo l'1.1.1983, la reclamante chiede che venga inflitta alla Pol. Bagno a Ripoli la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3. Il gravame puo' trovare accoglimento. In punto di fatto e' incontestato che per il periodo di tempo intercorrente dal 5' al 7' minuto di recupero del secondo tempo la Pol. Bagno a Ripoli non ha schierato in campo tre tesserati nati successivamente al 1.1.1982 e 1.1.1983;cio' costituisce palese violazione delle norme regolamentari in vigore che prevedono per le societa' partecipanti al Campionato di seconda categoria l'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per tutta la durata della gara, quindi anche nel caso di sostituzione, almeno un calciatore nato da l’1.1.1982 e due nati dall’1.1.1983 in avanti. Ne consegue, senza che sia consentito scendere all'esame delle motivazioni che hanno determinato l'infrazione ovvero della irrilevanza della stessa ai fini dell'esito dell'incontro, l'applicazione a carico della Pol. Bagno a Ripoli della punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.12 n.5 del C.G.S.. L'accoglimento del reclamo comporta il non addebito della tassa. Per questi motivi il G.S. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Antella 99 di Antella (Firenze) ed infligge alla Pol. Bagno a Ripoli la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Dispone il non addebito della tassa.
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