COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 102/05-pv.eclamo dell’Associazione Sportiva Fonteblanda avverso alla squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Cucciardi Luca fino al 23/07/2005 (C.U. n. 25 del 23/12/2004)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 102/05-pv.eclamo dell’Associazione Sportiva Fonteblanda avverso alla squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Cucciardi Luca fino al 23/07/2005 (C.U. n. 25 del 23/12/2004) Il G.S. applicava a Cucciardi Luca la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara disputata in data 19 dicembre 2004 tra la società reclamante e la Polisportiva ACLI San Donato, con la seguente motivazione: “Spingeva un proprio compagno alle spalle facendolo andare addosso al D.G. e facendogli fare qualche passo in vani. Alla notifica della conseguente espulsione offendeva e minacciava l’arbitro e ritardava la ripresa del giuoco”. Ricorre l’impugnante la quale, pur non smentendo le affermazioni arbitrali, sottolinea che il D.G. era voltato di spalle, come descritto nel rapporto di gara, e pertanto non poteva rendersi conto dell’involontarietà del gesto del Cucciardi che intendeva solo divincolarsi dal compagno che lo stava bloccando; conclude pertanto per una diminuzione della squalifica irrogata. Nel Supplemento il D.G. ribadisce però quanto descritto nel rapporto originale, sia sulla riferita dinamica dei fatti, sia sulle susseguenti minacce ed offese pronunciate dal calciatore alla notifica del provvedimento d’espulsione Sebbene le dichiarazioni arbitrali diano certezza alla volontarietà, come descritto dal D.G. nel rapporto di gara e nel supplemento, della spinta de quo - volontarietà confortata dal successivo atteggiamento aggressivo del giocatore - la sanzione appare comunque eccessiva; infatti, pur essendo corretto un fisiologico aumento della stessa in ordine alle offese e minacce pronunciate, la squalifica deve essere valutata anche con riferimento ad altri elementi quali l’assoluta assenza di conseguenze fisiche del D.G. ed il dubbio, non pienamente superato dalle deduzioni arbitrali, che il giocatore avesse assoluta contezza del difficile gioco di “carambola”, finalizzato ad un contatto violento con il D.G.. Il fatto che la spinta sia stata data ad un compagno di squadra e non di un avversario, con la conseguenza che lo stesso avrebbe potuto essere ingiustamente sanzionato, sembra deporre per una minore intensità del gesto che comunque, quantomeno sotto il profilo dell’accettazione del rischio, deve essere ricondotto al giocatore. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Cucciardi Luca deve essere parimenti ridimensionata. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo della Società Fonteblanda e riduce la squalifica inflitta al giocatore Cucciardi Luca fino al 23/05/2005 anziché fino al 23/07/2005. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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