COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 078-079/05.gl.Gara Virtus Asciano – Pianella del 14/11/2004. Campionato di II categoria in C.U. Regionale Toscana n. 21 del 2/12/04. La gara è stata fatta oggetto di giudizio, in ordine all’esito della stessa, nel C.U. indicato, la cui decisione viene di seguito integralmente riportata:

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 31 del 10/02/2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 078-079/05.gl.Gara Virtus Asciano – Pianella del 14/11/2004. Campionato di II categoria in C.U. Regionale Toscana n. 21 del 2/12/04. La gara è stata fatta oggetto di giudizio, in ordine all’esito della stessa, nel C.U. indicato, la cui decisione viene di seguito integralmente riportata: Gara S.S.VIRTUS ASCIANO- G.S. PIANELLA DEL 14 NOVEMBRE 2004 (sospesa al 17' del s.t. sul risultato di 1-2) Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. N. 19 del 18.11.2004; -l'Arbitro della gara Virtus Asciano/Pianella, valida per il Campionato di 2' Categoria e disputata il 14.11.2004, riferisce nel suo rapporto di avere sospeso definitivamente l'incontro al 17' del 2' tempo, sul punteggio di 1-2 a favore della squadra ospitata, perche' tra i calciatori delle due compagini era scoppiata una rissa protrattasi a lungo, il che, anche per l'impossibilita' di individuare tutti i colpevoli, non aveva consentito la ripresa del giuoco in condizioni di normalita'. Ricorda questo G.S. che la rissa, come altre volte la C.A.F. ha avuto modo di statuire, consiste in una generalizzata colluttazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre che dallo scopo di difendersi reciprocamente. E' quanto si e' verificato nella gara di cui si tratta. Nel referto dell'Arbitro si legge che dapprima quattro contendenti erano venuti alle mani, colpendosi reciprocamente, e a quel punto ''molti giocatori di entrambe le squadre'' davano luogo ad una mega rissa ''alla quale'' ''pochi erano stati i calciatori che non vi avevano fatto parte'' e questi fatti duravano circa quattro minuti, senza possibilita' per il Direttore di gara di intervenire, ne' di identificare con certezza i colpevoli delle violenze. Accertato in tal modo il verificarsi di una rissa in campo ne consegue la legittimita' dell'interruzione anticipata dell'incontro e quindi del successivo e conseguente provvedimento di punizione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le Societa'. P.Q.M. Il Giudice Sportivo infligge ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonche' l'ammenda di 100 Euro. Avverso tale decisione sono intervenuti i reclami di entrambe le squadre, che in questa sede, per motivi di opportunità, vengono riuniti stante la presenza dei presupposti di connessione sia oggettiva (la gara), che soggettiva (le parti).
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